Rateizzazione fiscale: non applicabili gli interessi moratori sulle sanzioni

Rateizzazione fiscale: non applicabili gli interessi moratori sulle sanzioni

Rateizzazione fiscale: non applicabili gli interessi moratori sulle sanzioni 150 150 Francesca Marra

Con ordinanza del 22/06/2018 n. 16553, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è possibile applicare, da parte dell’Agenzia della Riscossione, gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di sanzioni, quando viene richiesta la rateizzazione fiscale. Come è noto ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19, l’Agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Per debiti superiori a 60 mila euro o quando le richieste di rateazione superino le 72 rate, l’Agente della Riscossione valuta se davvero esistono le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà sulla base della documentazione fiscale fornita dal richiedente.

Orbene, il Supremo Collegio, con la pronuncia sopra indicata, ha specificato che il disposto dell’art. 21 del citato DPR, secondo cui sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell’art. 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo, deve essere contemperato con la previsione di cui all’art. 2, comma 3 il D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che stabilisce testualmente: “La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi” e che trova applicazione anche nell’ipotesi di dilazione del pagamento, dove i cd. interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni. Il D. Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 3 deve considerarsi, difatti, norma “eccezionale” che prevale sulla regola generale in base al famoso brocardo latino “lex specialis derogat generali”. Conseguenza di ciò è che in caso di rateizzazione delle cartelle esattoriali, non si possono applicare gli interessi sulle sanzioni, ma solo sul capitale.

avv. Francesca Marra

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