SLM | NEWS Nuova responsabilità dei sindaci: le prime indicazioni giurisprudenziali sull’applicazione del “tetto massimo” previsto dall’art. 2407 c.c.

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SLM | NEWS Nuova responsabilità dei sindaci: le prime indicazioni giurisprudenziali sull’applicazione del “tetto massimo” previsto dall’art. 2407 c.c. 1400 800 Francesca Marra

Il Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di impresa, con l’ordinanza n. 1981 del 24 aprile 2025, ha affrontato il tema dell’efficacia temporale dei principi limitativi della responsabilità dei sindaci stabiliti dall’art. 2407 c.c., come modificato dalla L. n. 35/2025.

Occorre premettere che il secondo comma della norma è stato riformulato prevedendo che i sindaci che violino i propri doveri siano responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi, nei limiti di un multiplo del compenso “percepito”.

Detto Giudice ha ritenuto che, pur in assenza di una disposizione che sancisca la retroattività della legge in generale e della previsione normativa in esame, i nuovi limiti posti alla responsabilità patrimoniale dei sindaci si applichino anche ai fatti pregressi all’entrata in vigore della legge medesima, “trattandosi di previsione lato sensu procedimentale poiché si limita ad indicare al Giudice un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che una tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando solo il quantum rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori”.

Dalla motivazione, inoltre, si desume un’ulteriore indicazione utile relativamente all’ambito di operatività del limite al danno addebitabile ai sindaci. Infatti, il Tribunale pugliese ha reputato che la previsione del tetto massimo vada riferita a ogni evento dannoso causato dal sindaco e non cumulativamente a tutte le condotte pregiudizievoli.

Tale interpretazione, secondo il Collegio giudicante, si evince dalla lettera stessa della norma, che fa riferimento alla violazione dei doveri dai quali deriva un danno, manifestando, quindi, la necessità di un nesso tra ciascuna violazione ed il pregiudizio causato, e trova, altresì, conforto nella considerazione che il tetto non costituisce un’esimente della responsabilità del sindaco, ma solo una limitazione quantitativa della stessa in relazione al danno conseguente ad una sua condotta colposa.

Da ultimo, ponendosi in linea con la dottrina prevalente, l’ordinanza conferma che, sebbene la norma utilizzi, con riguardo al compenso annuo, il termine percepito, il dato di riferimento deve essere il compenso effettivamente riconosciuto al sindaco e quindi l’importo netto deliberato dall’assemblea (o, a seconda dei casi, stabilito dallo statuto).

È, pertanto, da respingersi un’interpretazione strettamente letterale della disposizione, cui conseguirebbe l’effetto paradossale per cui la norma, limitativa della responsabilità patrimoniale, non potrebbe essere applicata qualora la società fosse inadempiente verso il sindaco.

avv. Francesca Marra

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