SLM | NEWS Deve essere convocato il condomino all’assemblea chiamata a decidere se promuovere o proseguire un giudizio contro di lui?

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SLM | NEWS Deve essere convocato il condomino all’assemblea chiamata a decidere se promuovere o proseguire un giudizio contro di lui? 2160 2160 Federica Boga

Sul punto si è espressa la seconda sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7491 del 20 marzo 2025.

Una condomina conveniva in giudizio il condominio, chiedendo l’annullamento della delibera assembleare che aveva stabilito di conferire incarico a un legale per costituirsi, in appello, nel giudizio da lei avviato contro il condominio, ritenendo che la predetta delibera fosse invalida per difetto della sua convocazione in assemblea.

La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso della condomina, annullando la delibera assembleare.

La Corte di Cassazione, al contrario, ha accolto il ricorso presentato dal condominio, ritenendo che in caso di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, non sussista il diritto di quest’ultimo (portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all’assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l’annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione.

La Cassazione ha precisato che, concernendo l’ordine del giorno assembleare l’affidamento di un incarico a un legale per costituirsi nel giudizio pendente tra il condominio e la stessa condomina, quest’ultima, in quanto controparte della lite, difettava di legittimazione a partecipare all’assemblea e di interesse a impugnare la relativa deliberazione. Né tantomeno la Suprema Corte ha ritenuto giuridicamente configurabile il solo interesse del condomino in lite ad accedere e partecipare alla riunione assembleare, non potendo tale diritto essere scisso da quello dell’esercizio di voto.

Non esiste, infatti, un distinto diritto alla convocazione per la sola fase preparatoria della riunione, consistente nel dibattito antecedente al momento deliberativo.

In punto di spese di giudizio, invece, queste sono state compensate tra le parti, in quanto il principio di diritto applicato si è affermato in epoca successiva alla proposizione della domanda.

avv. Federica Boga

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