Arte e Diritto – La tutela di chi acquista un’opera d’arte on line

Arte e Diritto – La tutela di chi acquista un’opera d’arte on line

Arte e Diritto – La tutela di chi acquista un’opera d’arte on line 150 150 Marta Cipriani

Già da tempo il commercio dell’arte ha trovato grande espansione nel mercato on line attraverso i portali informatici, i blog, i siti web degli artisti e delle case d’asta, in tal modo superando le difficoltà legate alle distanze, alle tempistiche dilatate e alla scarsità delle informazioni rinvenibili.

La normativa di riferimento per il commercio elettronico si ritrova nel D.Lgs. n. 70 del 9/4/2003, successivamente integrato dal Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 6/9/2005); in tale sistema normativo è prevista una disciplina di tutela dei rapporti commerciali e soprattutto dell’acquirente, ritenuto soggetto debole nelle transazioni.

L’obbligo principale ricade sul venditore e riguarda la trasparenza delle informazioni. L’art. 52 del Codice del Consumo, letto in coordinamento con gli artt. 7, 8 e 12 del D.Lgs. 70/2003, pone in capo del cybervenditore il dovere di fornire all’acquirente tutti gli elementi relativi all’opera d’arte necessari per una conclusione consapevole della compravendita, e precisamente: l’identità dell’autore, le caratteristiche e il valore dell’opera, le spese correlate alla compravendita, la tassazione applicata, le modalità di pagamento, la consegna del bene, l’indirizzo PEC del mediatore che si occupa della compravendita e la sua eventuale iscrizione ad un albo professionale, l’indicazione di particolari codici di condotta ai quali l’operatore aderisce, le regole relative alla conclusione del contratto (la sua sottoscrizione), gli strumenti di risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere (arbitrato o, in ipotesi di giudizio, foro competente).

Ricopre senza dubbio un ruolo fondamentale l’introduzione nel testo contrattuale del diritto di recesso, con specifica menzione delle modalità per il suo esercizio: l’acquirente, infatti, può recedere dal contratto entro 10 giorni dalla sua conclusione o dal ricevimento del bene, senza obbligo di motivazione e senza incorrere nel pagamento di alcuna penale. Tale facoltà è esercitabile mediante comunicazione scritta o, previo consenso del venditore a tale modalità, per facta concludentia (ad esempio, attraverso la mera restituzione dell’opera). Ne consegue che, dal momento della comunicazione del recesso, entrambe le parti si considerano sciolte da qualsivoglia vincolo connesso al contratto di compravendita.

All’acquirente sono concessi altresì i rimedi ordinari previsti dal nostro ordinamento, tra cui la risoluzione contrattuale e la richiesta di risarcimento del danno, come strumenti di tutela nell’ipotesi di acquisto di un’opera non autentica o priva delle richieste garanzie.

Di particolare interesse per la conclusione delle transazioni commerciali sono le aste on line (si pensi, ad esempio, ad E-bay): piattaforme informatiche di scambi, luoghi di incontro di domande e offerte. Queste, tuttavia, operano nella sola qualità di intermediari rispetto alla contrattazione tra acquirente e venditore e, come tali, restano estranee al contratto di compravendita tra le parti nonché alle tutele esaminate dianzi.

avv. Marta Cipriani

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