Arte e Diritto – L’attività certificatoria dell’archivio dell’artista

Arte e Diritto – L’attività certificatoria dell’archivio dell’artista

Arte e Diritto – L’attività certificatoria dell’archivio dell’artista 150 150 Marta Cipriani

Il certificato di autenticità è l’unico documento ufficiale che possa attestare la paternità e l’autenticità di un’opera d’arte, attribuendone la realizzazione alla mano di un determinato artista e, in tal modo, influenzandone in maniera determinante sia il valore artistico, sia il valore economico. È dunque comprensibile come l’interesse maggiore di un collezionista sia proprio l’ottenimento della dichiarazione di autenticità delle proprie opere.
Il certificato di autenticità si compone di una relazione scritta indicante le caratteristiche tecniche dell’opera (forma, colori, tecniche, ecc.) e le informazioni biografiche dell’autore; possono altresì essere allegate fotografie e riproduzioni dei dettagli più rilevanti dell’opera o altra documentazione relativa al suo stato di conservazione, le eventuali pubblicazioni, i titoli di acquisto, ecc. È sempre buona norma farsi rilasciare, unitamente al certificato di autenticità, una stima del valore dell’opera. Fino a pochi decenni fa, l’autenticazione dell’opera avveniva direttamente da parte dell’artista (se ancora in vita) o del gallerista o del venditore, mediante la semplice apposizione sul retro dell’opera di una etichetta firmata. È recente la diffusione degli archivi dell’artista, che nel mercato del collezionismo hanno assunto il ruolo di autenticatori di riferimento e ai quali oggi viene demandato il compito di esaminare l’opera per certificarne la paternità o disconoscerne l’autenticità.
In tale seconda temibile ipotesi, sarebbe buona regola che l’archivio formulasse un diniego circostanziato e motivato, a seguito di un esame approfondito dell’opera. Tuttavia, l’esperienza insegna che spesso gli archivi si limitano a fornire delle comunicazioni estremamente stringate e poco chiare, dalle quali è semplicemente desumibile la non corrispondenza dell’opera con l’autore.
È bene precisare che non esiste, comunque, la definitiva certificazione di un’opera d’arte: anche qualora la paternità dell’opera fosse stata confermata da un archivio, infatti, questa ben potrebbe essere successivamente disconosciuta da un esperto d’arte; del pari, anche qualora il proprietario del quadro fosse in possesso di un certificato di autenticità a lui rilasciato dal gallerista, questo potrebbe essere disconosciuto dall’archivio di riferimento dell’artista.
Ci si chiede, dunque, cosa possa fare un collezionista nel caso in cui l’archivio dovesse negare il rilascio del certificato di autenticità.
Previo recupero di una expertise, ovverosia di un parere motivato sull’opera da parte di un esperto, il collezionista può esercitare un’azione giudiziale dinnanzi al Tribunale per sentire accertare l’autenticità dell’opera, valutata sulla base dell’attività di consulenza tecnica esperita da un perito nominato dal giudice.
Il collezionista potrà, altresì, richiedere il risarcimento del danno cagionato per l’erronea dichiarazione di non autenticità, qualora il diniego da parte dell’archivio fosse stato determinato da dolo o colpa grave.
Qualora, al termine del giudizio, dovesse effettivamente essere accertata l’autenticità dell’opera, l’archivio avrebbe l’obbligo di provvedere alla rettifica del disconoscimento, tuttavia precisando che l’autenticità è stata sancita dal Tribunale. In tal modo, l’opera ritroverebbe dignità sotto il profilo strettamente formale, ma da un punto di vista commerciale difficilmente recupererebbe il proprio appeal, essendo ormai manifesta la difforme opinione dell’archivio.

avv. Marta Cipriani

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