D.lgs. 75/2020: modifiche in materia penale e nuovi reati 231

D.lgs. 75/2020: modifiche in materia penale e nuovi reati 231

D.lgs. 75/2020: modifiche in materia penale e nuovi reati 231 Monica Alberti

Il 15 luglio 2020 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, c.d. Direttiva PIF.

Il D.lgs. 75/2020 apporta, in primo luogo, rilevanti modifiche ad alcune fattispecie di reato contenute nel codice penale e in leggi speciali inasprendo il trattamento sanzionatorio, secondariamente amplia il novero dei reati presupposto previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001.

In particolare, vengono introdotte alcune aggravanti speciali ai delitti di cui all’art. 316 c.p. – peculato mediante profitto dell’errore altrui -, art. 316 ter c.p. – indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – e art. 319 quater c.p. – induzione indebita a dare o promettere utilità – nei casi in cui il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000.

Inoltre, sono stati novellati sia l’art. 322 bis c.p. (relativo ai reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee) sia l’art. 640 c.p. (truffa), estendendo la punibilità anche in caso di attività illecite ai danni dell’Unione Europea, attraverso un’espansione del concetto di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

Il d.lgs. 75/2020 apporta, poi, alcune modifiche al T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 in punto di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva ed al d.lgs. n. 74 del 2000 in tema di reati tributari.

Per quanto attiene il D.P.R. 43/1973, sono state introdotte due nuove circostanze aggravanti al reato di contrabbando di cui all’art. 295 e , segnatamente, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni nel caso in cui l’ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a centomila euro (nuova lettera d bis) e la reclusione fino a tre anni quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro (art. 295 ult. comma).

In tema di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva di cui alla legge n. 898 del 1986, sono state aumentate le pene previste dall’art. 2 che punisce – salvo che il fatto non costituisca il più grave reato previsto dall’articolo 640-bis c.p. – l’esposizione di dati o notizie falsi per conseguire indebitamente aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (la pena della reclusione da sei mesi a tre anni è aumentata fino a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000).

Orbene, la modifica più radicale è però quella che interessa il d.lgs. 74/2000 laddove l’art. 6 nella precedente formulazione escludeva che fossero punibili a titolo di tentativo i reati di cui all’art. 2 – dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti -, art 3 – dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici -e art. 4 – dichiarazione infedele. Oggi, invece, le predette ipotesi di reato sono punibili a titolo di tentativo qualora siano compiute anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 6 comma 1 bis).

In particolare, tale disposizione opera qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) il fatto non deve integrare il reato di cui all’art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); b) deve trattarsi di fatti transnazionali, che interessano più stati UE; c) il fatto illecito deve avere ad oggetto solo l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e d) l’importo oggetto di evasione deve essere qualificato (non inferiore a dieci milioni di euro).

L’ultima importante novità consiste nell’ampliamento del novero dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

Il Legislatore ha, infatti, introdotto le seguenti ipotesi di reato: frode nelle pubbliche forniture di cui all’art. 356 c.p., frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui all’art. 2 l. 898 del 1986 nonché il reato di peculato di cui all’art. 314, c.1, c.p. (è escluso il peculato d’uso), di peculato mediante profitto dell’errore altrui ex art. 316 c.p. e di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.

Per quanto attiene i reati tributari sono stati aggiunti i reati di dichiarazione infedele, art. 4 d.lgs. 74 del 2000, ma solo in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. 74 del 2000, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere e di indebita compensazione ex art. 10 quater in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere nonché di contrabbando (D.P.R. 43 del 1973) di cui al nuovo art. 25 sexiesdecies.

Si assiste quindi ad una massiccia estensione dei reati presupposto alla responsabilità degli enti che imporrà certamente l’aggiornamento dei Modelli Organizzativi e la verifica dei sistemi di prevenzione già esistenti nonché l’introduzione di nuovi protocolli laddove il rischio reato risulti non sufficientemente presidiato, soprattutto alla luce dell’accento posto dal Legislatore alla transnazionalità in materia fiscale.

avv. Monica Alberti

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