Il rapporto di lavoro e l’uso dei social network

Il rapporto di lavoro e l’uso dei social network

Il rapporto di lavoro e l’uso dei social network Stefania Massarenti

Con sentenza n.6047/2018 la Corte di Cassazione ha dichiarato la legittimità del licenziamento intimato per giusta causa ad un lavoratore che durante il periodo di malattia si era esibito in un concerto, postando poi, sul proprio profilo Facebook, tale attività.

Nel caso preso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto che in caso di malattia, il lavoratore deve predisporre ex ante le cautele del caso per facilitare e quanto meno non ostacolare la guarigione, in ottemperanza all’obbligo di correttezza e buona fede che impone di adottare ogni cautela affinché cessi lo stato patologico.

Negli ultimi anni la giurisprudenza si è occupata sempre più spesso delle conseguenze che l’uso dei social network può produrre sul rapporto di lavoro e ciò, sia in relazione a comportamenti rilevanti sul piano dell’inadempimento delle obbligazioni contrattuali (diligenza e fedeltà), sia sotto il profilo dell’acquisizione di notizie, informazioni o affermazioni divulgate all’esterno dell’adempimento stricto sensu del contratto (comportamenti extralavorativi), in ogni caso rilevanti all’interno del vincolo negoziale in quanto destinate ad incidere sul vincolo fiduciario.

Sulla piena utilizzabilità e rilevanza delle informazioni acquisite via social network ai fini disciplinari ha avuto modo di pronunciarsi la giurisprudenza, tanto di merito che di legittimità (fra tutte si cita l’ordinanza n.1008 emessa dal Tribunale di Ivrea il 28 gennaio 2015 e la più recente ordinanza n.28878 del 12 novembre 2018 emessa dalla Corte di Cassazione) muovendo da un preciso presupposto, ovvero che: “colui che ritiene di utilizzare i social network per diffondere la propria “voce” e opinione accetta inevitabilmente che le espressioni postate possano diffondersi ben oltre i “limiti formali” rappresentati dagli interlocutori prescelti (i c.d. amici), e vengano comunque a conoscenza di un numero imprecisato e indiscriminato di soggetti”.

avv. Stefania Massarenti

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