La responsabilità del medico nel caso di mancato consenso del paziente

La responsabilità del medico nel caso di mancato consenso del paziente

La responsabilità del medico nel caso di mancato consenso del paziente 150 150 Marta Cipriani

È recente la pronuncia con cui la Cassazione (Cass. Civ. n. 2369 del 31.1.2018) ha riconosciuto che, in ipotesi di lesioni derivanti dall’operato medico, il paziente potrebbe vedere riconosciuto il risarcimento del danno subìto solo qualora riuscisse a provare che, preventivamente informato dal medico curante dei rischi dell’operazione chirurgica, non avrebbe prestato il proprio consenso.

Nel caso della sentenza in esame, l’operazione subìta dalla signora S., da cui derivava l’evento lesivo, si era resa necessaria a seguito di una complicanza sorta nel corso di un precedente intervento: il medico, dunque, era dovuto intervenire velocemente con una seconda operazione senza poter ottenere il preventivo consenso da parte della paziente.
In tal caso, sulla paziente gravava l’onere di fornire la prova certa della propria volontà di non sottoporsi all’operazione chirurgica, che la Corte ha ritenuto non possa essere semplicemente presunta dalla mancata prestazione del consenso.
Infatti, sebbene sul medico operante ricada l’obbligo di fornire al paziente la compiuta informazione dei presunti effetti pregiudizievoli non imprevedibili che potrebbero derivare dall’operazione, ciò che la giurisprudenza ritiene rilevante, ai fini dell’accoglimento di una richiesta di risarcimento del danno, non è tanto l’adempimento del medico di notiziare il paziente, quanto l’eventualità che quest’ultimo, debitamente informato, non avrebbe verosimilmente prestato il proprio consenso all’operazione chirurgica.

In conclusione, la responsabilità del medico non può essere rinvenuta nel mero nesso di causalità intercorrente tra la mancata informazione del paziente e la lesione da questi subìta, essendo invece richiesto che ciò sia accompagnato dal suo esplicito rifiuto di sottoporsi all’intervento.
La ratio è facilmente rinvenibile: la Corte ritiene che il consenso del paziente implichi la sua consapevolezza di sottoporsi a tutti i rischi dell’intervento, accettandone le eventuali lesioni incolpevoli derivanti dall’operato medico.

avv. Marta Cipriani

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