Licenziamento per assenze dal lavoro durante il lockdown

Licenziamento per assenze dal lavoro durante il lockdown

Licenziamento per assenze dal lavoro durante il lockdown Stefania Massarenti

Il caso in esame è stato deciso dalla sezione lavoro del Tribunale di Trento che, con ordinanza dell’8 settembre 2020, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice madre per assenza dal lavoro, dovuta alla necessità di assistere la figlia minore, durante la sospensione delle lezioni scolastiche nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19.

Nella fattispecie presa in esame dal Giudice del Lavoro di Trento la dipendente, madre e unico genitore di una bambina di 9 anni, aveva inizialmente beneficiato del congedo straordinario (ex art.23 D.L. 17.03.2020 n.18 c.d. Cura Italia convertito con modifiche dalla Legge 24.04.2020 n.27) astenendosi dal lavoro per 15 giorni, pari a tutto il periodo concesso dal decreto. In coda al congedo, la dipendente si era assentata dal lavoro per ulteriori 11 giorni, previa richiesta via mail al datore di poter fruire di ferie e permessi già maturati per tutto il periodo di sospensione delle attività scolastiche.

La società, anziché accogliere le richieste delle dipendente, procedeva invece con il licenziamento disciplinare sulla base delle assenze ingiustificate dal lavoro.

Il Tribunale, investito della questione, ha accolto le ragioni della dipendente previa valutazione del carattere giustificato dell’assenza dal lavoro oggetto di addebito in quanto dovuta a impossibilità di svolgere la prestazione per causa non imputabile alla lavoratrice”.

Nel caso in questione in effetti, le prestazioni di lavoro nelle giornate afferenti alle assenze contestate sono divenute inesigibili per la lavoratrice e, quindi, impossibili per causa a lei non imputabile ai sensi degli articoli 1218 c.c. e 1256 c.c., quale appunto la chiusura delle scuole imposta dal Governo per contenere la diffusione del virus.

In conclusione il datore di lavoro, attesa l’irrilevanza disciplinare degli addebiti, è stato condannato alla reintegrazione della dipendente per “insussistenza del fatto (giuridico) contestato” ai sensi dell’art.18, comma 4, Statuto dei Lavoratori come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n.92.

avv. Stefania Massarenti

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