Licenziamento ritorsivo – Gli elementi sui quali si basa l’esame del giudice

Licenziamento ritorsivo – Gli elementi sui quali si basa l’esame del giudice

Licenziamento ritorsivo – Gli elementi sui quali si basa l’esame del giudice Stefania Massarenti

La figura del licenziamento ritorsivo, per quanto non abbia mai trovato espressa collocazione da parte del Legislatore, risulta da lungo tempo annoverata da dottrina e giurisprudenza tra le fattispecie di nullità del licenziamento. Se, in linea generale, qualsiasi recesso datoriale viziato da motivo illecito determinante deve intendersi nullo, la stessa conclusione vale per la fattispecie del licenziamento ritorsivo, in riferimento al quale l’illiceità dei motivi consiste nel fatto che il recesso si configura quale (illegittima) reazione del datore di lavoro a un comportamento lecito del lavoratore.

Il licenziamento può risultare ritorsivo solo quando la ragione illecita sia l’unica che ha determinato il recesso. Dunque, da un lato, l’esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento preclude in radice ogni possibilità di accertarne la ritorsività. Dall’altro, in caso di assenza di una valida ragione giustificativa, il giudice deve esaminare la domanda di accertamento della ritorsività formulata dal lavoratore, su cui grava il relativo onere della prova, che può essere, tuttavia, assolto anche mediante il ricorso a presunzioni chiare precise e concordanti.

Sul punto, risulta emblematico il principio recentemente riaffermato dalla Suprema Corte con sentenza 9468/2019, secondo cui: “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l’unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all’applicazione della tutela prevista dall’art. 18, comma 1, st. lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento”.

Proprio la massima appena citata chiarisce bene quale sia il diverso piano su cui si pongono i differenti profili di illegittimità del licenziamento, consistenti, da un lato, nell’assenza di una ragione giustificativa ai sensi dell’articolo 2119, cod. civ., o dell’articolo 3, L. 604/1966 e, dall’altro, nell’illiceità per ritorsività. La giusta causa e/o il giustificato motivo di licenziamento costituiscono i presupposti che il Legislatore richiede ai fini della legittimità del recesso, con relativo onere della prova specificamente in capo al datore di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, L. 604/1966.

Se il lavoratore ritiene che il suo licenziamento non solo risulti privo di valida ragione giustificativa, ma che alla base dello stesso vi sia anche una volontà ritorsiva, allora potrà chiedere al giudice l’accertamento della nullità del recesso datoriale, con onere della prova a suo carico, al fine di ottenere la massima tutela della reintegra nel posto di lavoro che diversamente non potrebbe invocare.

avv. Stefania Massarenti

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