La normativa europea sugli abusi di mercato è disciplinata dal regolamento n. 596/2014 (Market Abuse Regulation c.d. “MAR”) – sostitutivo della direttiva 2003/6/UE (Market Abuse Directive c.d. “MAD I”) che aveva istituito un quadro comune di regolamentazione in materia di abuso di informazioni privilegiate con l’applicazione di sanzioni amministrative – e dalla direttiva 2014/57/UE (MAD II) relativa alle sanzioni penali.
Con il D.Lgs. 107 del 2018 l’Italia aveva recepito il regolamento n. 596/2014 (MAR) apportando modifiche al comparto sanzionatorio di tipo amministrativo.
Nei confronti dei comportamenti di insider trading la sanzione amministrativa pecuniaria era stata portata da un massimo di 3 milioni di euro a 5 milioni e nei confronti degli enti era stata prevista un’autonoma cornice edittale.
Se prima le sanzioni amministrative pecuniarie per l’ente (nel cui interesse o vantaggio fosse stato commesso un abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato) erano determinate in misura pari a quella irrogata in capo alle persone fisiche, con la modifica dell’art. 187 quinquies TUF, la sanzione era stata innalzata fino a 15 milioni di euro, ovvero fino al 15% del fatturato.
Questa modifica, però, non aveva adempiuto all’obbligo derivante dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea ed al recepimento completo della normativa sovranazionale.
L’Italia, infatti, non avendo fatto propria la direttiva MAD II, il 26 luglio 2019 aveva visto attivare nei suoi confronti la procedura di infrazione n. 2019/2130 da parte della Commissione europea.
Al fine di superare i motivi a fondamento della contestazione ed ottenere l’archiviazione della procedura di infrazione, l’Italia con la Legge europea 2019 – 2020 capo IV art. 21 sta recependo la direttiva 2014/57/UE (MAD II).
Nelle sedute del 2 e 3 novembre il Senato ha, infatti, approvato le “disposizioni per l’adeguamento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019 – 2020” con alcune modifiche da sottoporre nuovamente al vaglio della Camera.
Tra le principali novità vi è l’inclusione nell’ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria penale degli strumenti finanziari negoziati in altre sedi (sistemi multilaterali di negoziazione “MTF” e sistemi organizzati di negoziazione “OTF”) e degli strumenti finanziari non negoziati in alcuna sede (OTC) per i quali è prevista la reclusione per una durata massima non inferiore a quattro anni in luogo dell’arresto fino a tre anni.
Ulteriore novità è la sottoposizione a sanzioni penali dell’insider secondario (contenuta nel comma 3 del novellato art. 184 del TUF) che, consapevole del carattere privilegiato delle informazioni, viene punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila. La sanzione penale risulta quindi inferiore rispetto al caso previsto dalla norma vigente per l’insider primario, ove la condotta è punita con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da ventimila a tre milioni di euro. Si deve tuttavia sottolineare che la nuova disposizione si applica quando la condotta tenuta dal soggetto non configuri un concorso di reato: in tali casi è applicabile la disciplina sanzionatoria prevista nel caso generale.
Da ultimo la lettera e) dell’art. 21 modifica il comma 1 dell’art. 187 TUF in materia di confisca. La nuova formulazione prevede che si proceda alla confisca del profitto realizzato, e non più anche del “prodotto” (da intendersi, secondo consolidata giurisprudenza, quale insieme delle cose materiali che derivano dalla commissione dell’illecito) e dei mezzi utilizzati per ottenerlo.
A ben vedere è di fatto l’ennesimo inasprimento delle sanzioni in materia di market abuse ad opera della normativa europea.
avv. Federica Beltrame