Risoluzione anticipata del contratto leasing: chi paga l’IMU fino alla riconsegna del bene?

Risoluzione anticipata del contratto leasing: chi paga l’IMU fino alla riconsegna del bene?

Risoluzione anticipata del contratto leasing: chi paga l’IMU fino alla riconsegna del bene? Francesca Marra

Si è a lungo atteso l’intervento della Corte di Cassazione sulla questione dell’individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell’IMU in caso di risoluzione del contratto di leasing e mancata o ritardata restituzione del bene da parte dell’utilizzatore. Nell’ambito della giurisprudenza di merito sussiste una insanabile contrapposizione fra chi ritiene che la soggettività passiva ai fini IMU vada ricondotta alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene, e chi, invece, reputa che sino ad allora sia il conduttore a dover corrispondere il tributo.

Purtroppo tale contrasto si è riposto in sede di legittimità. La prima sentenza resa dalla Cassazione sul punto (Cass. Civ. sez. V n. 13793 del 22 maggio 2019) ha condiviso il primo indirizzo, osservando, sulla base di una interpretazione letterale del dato normativo di riferimento (art. 9 D. Lgs. 23 del 2011) che il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene, e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore, con la conseguenza che con la risoluzione del contratto di  leasing  la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene.

A distanza di soli due mesi, la medesima Sezione (Cass. civ. Sez. V, Sent. 17-07-2019, n. 19166) si è invece espressa in conformità alla tesi opposta, fondata sulle istruzioni alla compilazione della dichiarazione IMU contenute nel DM 30 ottobre 2012, dove si specifica che, nel caso di risoluzione anticipata del contratto o di mancato esercizio del riscatto finale del bene, il passaggio della soggettività passiva si verifica con la riconsegna del bene, comprovata dal relativo verbale; nonché sulla legge di Stabilità per il 2014, la quale – nell’ambito della Iuc (Imposta unica municipale che comprende IMU, Tasi e Tari) aveva previsto che la Tasi fosse dovuta dal locatario per tutta la durata del contratto (intendendosi come tale il periodo che intercorre tra la stipula e la riconsegna del bene al locatore), nonché, ancora, sul riconoscimento di effetti ultra attivi al contratto di locazione.

L’ultimo recentissimo arresto degli Ermellini (Cass. civ. Sez. V, Sent. 09-10-2019, n. 25249) torna a confermare l’orientamento espresso in maggio precisando che “questo Collegio intende dare continuità al suddetto orientamento, che peraltro è anche maggiormente rispettoso delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e dei rapporti tributari, dovendo l’ente impositore fare riferimento a dati certi e conoscibili come la risoluzione del contratto. La ritardata riconsegna è fatto idoneo a produrre l’obbligazione risarcitoria inter partes e, all’interno di questo rapporto obbligatorio, il creditore può far valere ogni voce di danno emergente e lucro cessante, ma non può interferire nel rapporto tra l’ente impositore e il soggetto passivo come individuato per legge”.

Ancora, dunque, vige una situazione di totale incertezza…

avv. Francesca Marra

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