SLM | NEWS Affidamento incolpevole sulla legittimità del titolo annullato e risarcimento del danno: il passo avanti della Cassazione.

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SLM | NEWS Affidamento incolpevole sulla legittimità del titolo annullato e risarcimento del danno: il passo avanti della Cassazione. 3016 2320 Gregorio Paroni

Con la sentenza delle Sezioni Riunite n. 26080 del 25 settembre 2025, la Corte di cassazione è tornata a esprimersi in punto di risarcimento del danno da lesione dell’incolpevole affidamento nel rilascio di un titolo (permesso di costruire, aggiudicazione di un appalto pubblico, etc.) annullato in sede giurisdizionale o in via di autotutela.

La decisione affronta il tema alla luce dell’evoluzione del quadro normativo che ha preso avvio dall’introduzione, ad opera della L. n. 120/2020, del comma 2-bis dell’art. 1, L. n. 241/1990 (a tenore del quale “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”), per approdare, da ultimo, alla disciplina del danno da affidamento nella materia dei contratti pubblici di cui all’art. 5, D. Lgs. n. 36/2023.

La  Corte opera un’approfondita disamina del ruolo da attribuire al dovere di buona fede nei rapporti tra privato e Amministrazione, ricomprendendo a tal fine nel concetto di “comportamento amministrativo” non solo le condotte meramente attuative di un provvedimento già emesso, ma anche il comportamento “adottato nel corso della relazione dinamica tra P.A. e privato, innescata dalla richiesta di provvedimento favorevole o posto in essere prima dell’avvio di un procedimento, allorquando ad es. l’amministrazione, fornendo rassicurazioni o informazioni infondate, abbia indotto il privato a richiedere un provvedimento ampliativo nel convincimento, incolpevole, che l’avrebbe certamente ottenuto”.

Da qui, il riconoscimento dell’astratta ammissibilità della richiesta risarcitoria esposta dai ricorrenti, i quali, essendosi visti annullare un permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato con aumento di volumetria, lamentavano di esser stati indotti all’acquisto dell’immobile per aver confidato nella prassi comunale di autorizzare tale aumento in base a un’interpretazione della normativa locale risultata poi priva di fondamento, nonché nelle risposte fornite ai quesiti, previamente indirizzati agli Uffici, circa i limiti dell’intervento edificatorio ammissibile.

La pronuncia sembra quindi aprire la strada a un’estensione delle fattispecie risarcitorie ricollegate all’attività della Pubblica Amministrazione, le quali potranno interessare anche condotte che, pur non tipizzate dalla norma attributiva del potere in capo all’Ente, si configurino tuttavia come espressione – diretta o indiretta – dell’esercizio di tale potere.

Ulteriore elemento di interesse della sentenza delle Sezioni Unite risiede in un inaspettato revirement della Corte rispetto alla dibattuta questione del riparto di giurisdizione tra Giudice amministrativo e ordinario sulla domanda di risarcimento del danno nei confronti della P.A., la cui cognizione, finora, ognuno dei due Giudici rivendicava integralmente a se stesso.

Superando (sia pure in riferimento alle sole materie di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo) il proprio orientamento tradizionale, la Corte di cassazione ha invece oggi riconosciuto che “l’azione di risarcimento del danno per lesione dell’incolpevole affidamento nel rilascio di un provvedimento annullato (o legittimamente negato) è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie indicate dall’art. 133 c.p.a., in tal modo realizzando quell’auspicata concentrazione, limitatamente a tale ambito, degli strumenti di tutela dinanzi ad un unico giudice (Corte cost. n. 191/2006)”.

avv. Gregorio Paroni

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