SLM | NEWS All’ente imputato ex D.Lgs. 231/01 che ripara le conseguenze del reato non si applicano le sole sanzioni interdittive.

SLM | NEWS All’ente imputato ex D.Lgs. 231/01 che ripara le conseguenze del reato non si applicano le sole sanzioni interdittive.

SLM | NEWS All’ente imputato ex D.Lgs. 231/01 che ripara le conseguenze del reato non si applicano le sole sanzioni interdittive. 1400 800 Federica Beltrame

La netta separazione tra il corporate trial ed il procedimento tradizionale alla persona fisica è stato nuovamente sottolineato dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 14840 le cui motivazioni sono state depositate il 6 aprile u.s.

La sentenza esamina la possibilità o meno per l’ente imputato in un procedimento penale dipendente da reato della persona fisica di adire all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168 bis c.p. previsto per le persone fisiche e conseguentemente di beneficiare dell’estinzione del reato e quindi di ogni sanzione.

Il codice penale prevede espressamente che l’imputato possa chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova volto alla risocializzazione del reato, assicurando in relazione alla finalità specialpreventiva un percorso che tiene conto della natura del reato, della personalità del soggetto e delle prescrizioni imposte, così da consentire la formulazione di un favorevole giudizio prognostico”. Al buon esito della messa alla prova il Giudice dovrà dichiarare estinto il reato e conseguentemente non verranno applicate sanzioni di sorta.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che proprio per la funzione riparativa, conciliativa ma soprattutto rieducativa, questo istituto e tutti i benefici che ne conseguono non possono essere riconosciuti anche agli enti.
A questi ultimi, il D.Lgs. 231/01 dà la possibilità solo di evitare le sanzioni interdittive.

L’articolo 17 D.Lgs. 231/01 prevede, infatti, che la “riparazione delle conseguenze del reato” da parte dell’ente rileva unicamente “in relazione alla mancata applicazione di sanzioni interdittive e non già per l’estinzione di sanzioni pecuniarie.

Per non vedersi applicate quantomeno le sanzioni interdittive, l’ente deve, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, risanare integralmente il danno ed eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, o comunque provare di essersi efficacemente adoperato in tal senso, aver messo a disposizione della confisca il profitto conseguito ed eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Malgrado ciò, l’ente che verrà ritenuto responsabile dal Giudice si vedrà applicare la sanzione pecuniaria prevista dal reato contestato.

avv. Federica Beltrame

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