SLM | NEWS Danno ambientale: anche chi vi ha solo contribuito ne è responsabile (e paga anche per gli altri).

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SLM | NEWS Danno ambientale: anche chi vi ha solo contribuito ne è responsabile (e paga anche per gli altri). 2160 2160 Gregorio Paroni

In tema di danno ambientale, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nell’interpretare il noto principio “chi inquina paga”, ha fornito una nozione di causa del danno in termini di aumento del rischio del suo verificarsi, con conseguente obbligo del soggetto che vi abbia contribuito di provvedere alla bonifica del sito contaminato. L’operatore, infatti, non è tenuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione solo qualora dimostri che la contaminazione sia ricollegabile, in via esclusiva e completa, all’attività di un terzo (CGEU, sentenza 4 marzo 2015 nella causa C-534/13).

Partendo da questi presupposti, il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione VI del 27 febbraio 2026, n. 1572, ha trattato diffusamente il tema della riconducibilità del danno ambientale a una pluralità di cause e di soggetti responsabili, evidenziando:

  • che, in tale ipotesi, ai fini dell’accertamento del nesso causale tra condotta ed evento dannoso devono applicarsi i criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”, in linea con quanto elaborato dalla giurisprudenza civile, non essendo richiesta la certezza né un’alta probabilità, “bensì una valutazione delle ipotesi alternative e la scelta di quella più probabile, anche se di poco, rispetto alle altre, che non necessariamente si ponga come di elevata probabilità”;
  • che l’eventuale verifica della sussistenza di concause di contaminazione anteriori o contestuali non vale a escludere la responsabilità del soggetto che vi abbia contribuito, dovendosi fare applicazione, anche ai fini dell’accertamento del nesso di causalità nell’ambito della responsabilità civile, del principio stabilito dall’art. 41, comma 1 cod. pen., secondo cui “il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento”;
  • che la responsabilità per danno ambientale rappresenta una species di responsabilità aquiliana e ha natura solidale a norma dell’art. 2055 cod. civ., con la conseguenza che l’adempimento dell’obbligo risarcitorio, anche in forma specifica, può essere richiesto a ciascuno dei corresponsabili, ferma la rivalsa di chi abbia integralmente sostenuto le spese sugli altri, in proporzione ai rispettivi contributi oggettivi e soggettivi di partecipazione.

La circostanza che non possa essere escluso un concorso causale di più soggetti nella determinazione del danno ambientale non rende quindi illegittimo, per ciò solo, l’ordine di bonifica rivolto a uno soltanto dei corresponsabili.

Tale conclusione appare coerente con il principio eurounitario di precauzione, in base al quale va accordata prevalenza alla necessità di tutelare l’ambiente e la salute umana, evitando che l’avvio delle operazioni di bonifica venga bloccato in attesa di individuare tutti i possibili responsabili della contaminazione, le rispettive responsabilità e le singole attività di riparazione.

avv. Gregorio Paroni

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