SLM | NEWS Gare pubbliche: la sottostima di una sola voce del costo del lavoro può comportare l’esclusione dalla gara e non può essere compensata dalle spese generali o dall’utile.

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SLM | NEWS Gare pubbliche: la sottostima di una sola voce del costo del lavoro può comportare l’esclusione dalla gara e non può essere compensata dalle spese generali o dall’utile. 1400 800 Matteo Parini

Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023, v. in particolare gli articoli 41, comma 14, e 108, comma 9) pone particolare attenzione al rispetto del costo del lavoro da parte dei concorrenti, onerandoli a una rigorosa dimostrazione qualora, nella propria offerta, si siano discostati al ribasso dai valori medi di riferimento normativamente stabiliti.

Significativa, in questo senso, appare la sentenza del Tar Lazio-Roma, Sez. III, del 7.7.2025, n. 13256, che ha ritenuto legittima l’esclusione di un concorrente dovuta alla sottostima di una sola voce del costo del lavoro, ossia quella riguardante il tasso di assenteismo per malattia, infortunio e maternità.

Al di là della specificità di quel caso – il concorrente si era discostato di oltre il 90% dal valore medio di riferimento di quella voce – la sentenza merita di essere segnalata per alcune approfondite considerazioni in tema di congruità dell’offerta, di seguito sintetizzate:

a) per evitare l’esclusione, non basta all’impresa richiamare il proprio storico aziendale, relativo ad un solo esercizio contabile, e l’efficienza organizzativa interna”: infatti, “il riferimento ad un solo anno di storico aziendale, seppur contabile, non è sufficiente a dimostrare che l’assenza per malattia, maternità o infortuni si mantenga costante e sistemica nel tempo”, perché “la sostenibilità dell’offerta non può basarsi su dati episodici o contingenti, né può fondarsi su mere dichiarazioni soggettive. È necessario che le giustificazioni siano documentate, analitiche e fondate su dati pluriennali, idonei a dimostrare la sussistenza di effettive economie gestionali”;

b) peraltro, il richiamo ai dati storici aziendali mal si concilia con l’obbligo, previsto dalla legge di gara, di assumere il personale impiegato dal precedente appaltatore (c.d. clausola sociale), che “comporta l’impiego di lavoratori con specifiche condizioni contrattuali e un proprio storico lavorativo, inclusivo dei tassi di assenteismo. In questo contesto, la scelta della ricorrente di fondare la stima su dati interni riferiti al proprio personale “storico” – non applicabili al nuovo bacino occupazionale – risulta metodologicamente inadeguata, in quanto non rappresentativa della realtà lavorativa che l’offerta avrebbe dovuto considerare”;

c) la sottostima del costo del lavoro non può essere compensata dalla capienza delle spese generali o dell’utile di impresa, in quanto:

  1. le richiamate norme del Codice escludono che i costi della manodoperapossano essere surrettiziamente assorbiti da voci generiche o essere compensati ex post con margini di utile o spese generali”, anche perché ciò “equivarrebbe, in sostanza, ad ammettere una rimodulazione dell’equilibrio economico dell’offerta, in contrasto con i principi di immodificabilità e cristallizzazione della proposta economica (…)”;
  2. le spese generali assolvono alla funzione di copertura dei costi indiretti dell’attività imprenditoriale – quali amministrazione, formazione, coordinamento, assicurazioni – e più in generale delle sopravvenienze fisiologiche ed eventuali”: pertanto, “non sono concepite come una riserva disponibile per supplire a carenze nella copertura di voci strutturali, come la manodopera, che devono essere specificamente calcolate e giustificate nell’ambito dell’offerta economica”;
  3. è consentita “in via eccezionale, la possibilità di allocare tra le spese generali alcune componenti di costo riferibili alla manodopera, a condizione che si tratti di personale non impiegato direttamente nell’esecuzione dell’appalto oggetto di gara. Si fa riferimento, in particolare, a figure aziendali con funzioni trasversali o di supporto (come direttori tecnici, addetti al coordinamento, personale amministrativo), la cui attività incide su più contratti e può quindi essere ripartita pro quota. Anche in questi casi, tuttavia, è richiesto che l’operatore economico specifichi chiaramente la natura e l’incidenza di tali costi, giustificando il relativo inserimento tra le spese generali”.

Le considerazioni del Tar Lazio appaiono pienamente condivisibili, non potendo consentirsi all’impresa, dopo la presentazione dell’offerta, di apportare arbitrari “rimescolamenti” tra voci dell’offerta eterogenee, in violazione – altresì – della par condicio fra i concorrenti.

avv. Matteo Parini

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