SLM | NEWS I messaggi scambiati tramite Whatsapp hanno efficacia probatoria nei processi civili.

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SLM | NEWS I messaggi scambiati tramite Whatsapp hanno efficacia probatoria nei processi civili. 1400 800 Federica Boga

In un contesto di crescente digitalizzazione delle comunicazioni, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1254/2025 del 18 gennaio 2025 ha confermato l’orientamento dei Tribunali di merito ribadendo l’ammissibilità dei messaggi Whatsapp come prove documentali nei procedimenti civili, a condizione che ne sia verificata la provenienza e l’affidabilità.

Il caso in esame scaturiva da una opposizione contro un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di una fornitura di serramenti. Tale decreto veniva emesso sulla base di un messaggio Whatsapp ritenuto, dal giudice del procedimento monitorio, idoneo a provare il debito relativo alla fattura prodotta in giudizio.

Il Tribunale, reputando insufficiente la prova del credito, accoglieva l’opposizione dell’ingiunto, mentre la Corte di Appello riformava l’esito del primo grado.

L’ingiunto presentava, quindi, ricorso in Cassazione, contestando l’uso della copia fotografica del messaggio Whatsapp e sostenendo che non era stata garantita la certezza sulla provenienza e sull’autenticità dell’autore del messaggio.

A tal proposito, si ricorda che l’art. 633 c.p.c. prevede che, su istanza del creditore di una somma liquida di denaro, il Giudice emetta l’ingiunzione di pagamento “se del diritto fatto valere si dà prova scritta”, non specificando se questa debba essere cartacea o digitale. Ne deriva che il messaggio inviato in una chat di Whatsapp con cui si afferma di avere un debito nei confronti del destinatario equivale al riconoscimento dello stesso e configura una vera e propria promessa di pagamento.

La Suprema Corte ha evidenziato che i messaggi Whatsapp, al pari degli SMS, sono considerati prove documentali, legittimamente acquisibili anche tramite riproduzione fotografica (ad esempio, gli screenshot delle chat).

La loro validità dipende dalla possibilità di verificare la provenienza e l’integrità del documento digitale. I messaggi Whatsapp, infatti, pur non essendo firmati, rientrano nel novero delle riproduzioni informatiche previste nell’art. 2712 c.c.: ne deriva che hanno piena efficacia probatoria, sempreché la parte contro cui vengono prodotti non disconosca la conformità ai fatti rappresentati.

In caso di specifica e circostanziata contestazione, invece, è richiesta l’acquisizione del supporto telematico nell’ambito del quale è avvenuta la comunicazione, o una relazione tecnica che attesti la metodologia e la strumentazione utilizzata per la copia, in quanto va dimostrata la provenienza dal suo autore e che il contenuto rispecchi fedelmente la comunicazione originaria, senza manipolazioni.

avv. Federica Boga

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