SLM | NEWS Modifica della responsabilità civile dei sindaci: quali conseguenze sulla responsabilità penale?

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SLM | NEWS Modifica della responsabilità civile dei sindaci: quali conseguenze sulla responsabilità penale? 1400 800 Monica Alberti

Come noto, con la modifica dell’art. 2407 c.c. (L. 14 marzo 2025, n. 35), il legislatore è intervenuto sulla responsabilità civile dei sindaci, sostituendo integralmente la precedente disposizione ma, apparentemente, senza alcun effetto sul versante penale.

Il tetto massimo di danno risarcibile imposto dal legislatore con il nuovo art. 2407 c.c. ha, infatti, ad oggetto solo condotte colpose dei sindaci nell’esercizio della loro attività, con l’esclusione di quelle connesse a illeciti punibili a titolo di dolo. Pertanto, posto che le azioni risarcitorie nei confronti dei sindaci discendono, per la maggior parte, da illeciti penali di natura dolosa, la portata innovativa della riforma parrebbe applicabile, in concreto, a casi davvero marginali (ad esempio, bancarotta semplice).

Purtuttavia, non ci si può non domandare se dalla limitazione civilistica possa derivare un differente paradigma della responsabilità penale dei sindaci, in termini di gravità e rilevanza della condotta illecita posta in essere. Ci si interroga, infatti, sulla possibilità di una sua applicazione, anche sotto il profilo squisitamente penalistico, alle ipotesi, seppur sporadiche, di responsabilità colposa dei sindaci.

La modifica legislativa potrebbe rappresentare uno spunto per ripensare al giudizio sulla colpa del sindaco, per lo più di natura omissiva, in quanto potrebbe offrire all’interprete un parametro per valutarne il grado, limitando la rilevanza penale ai soli casi di colpa grave.

In particolare, nell’alveo della colpa grave potrebbero rientrare tutte quelle ipotesi in cui il sindaco abbia trascurato in modo grossolano i doveri di vigilanza e di controllo, disattendendo regole fondamentali di prudenza, oppure abbia ignorato incautamente segnali di allarme evidenti che, con la dovuta diligenza, non avrebbe dovuto né potuto trascurare. Rimarrebbero così escluse dalla punibilità tutte le ipotesi di illecito determinato da c.d. colpa lieve determinata da imperizia, da un mero errore, laddove il sindaco abbia comunque agito con diligenza, nel rispetto delle best practice.

Resta inteso che la riforma civilistica, incidendo solo sul quantum di danno risarcibile, non potrà certamente determinare limitazioni alla quantificazione della pena, ma si potrà porre come nuova regola di giudizio della colpevolezza, determinando una selezione, sotto il profilo qualitativo, delle condotte colpose rilevanti ed estromettendo quelle derivanti da colpa lieve, ovvero quelle che rientrino nel normale rischio professionale, laddove l’illecito si sia determinato nonostante il rispetto delle norme di comportamento di settore.

avv. Monica Alberti

Per una riflessione sulle prime indicazioni giurisprudenziali in tema di applicazione del “tetto massimo” previsto dall’art. 2407 c.c.:

SLM | NEWS Nuova responsabilità dei sindaci: le prime indicazioni giurisprudenziali sull’applicazione del “tetto massimo” previsto dall’art. 2407 c.c.

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