La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 5582 del 12 marzo 2026 offre un’importante occasione per riflettere sui principi che governano la postergazione dei finanziamenti dei soci ex art. 2467 cod. civ., con particolare riferimento ai profili probatori e temporali dell’istituto.
La vicenda trae origine dall’opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da un socio che aveva adempiuto quale fideiussore di un debito sociale, rispetto al quale la società aveva invocato la postergazione del credito, sostenendo la sussistenza di una situazione di squilibrio economico-finanziario.
La Corte di Cassazione, cassando la decisione di merito, ribadisce in primo luogo la natura sostanziale della postergazione, qualificandola come una condizione di inesigibilità legale e temporanea del credito del socio, destinata a operare fino al superamento della situazione di crisi, senza determinare né l’estinzione del credito, né la sua riqualificazione in conferimento. Tale impostazione si pone in linea con la funzione tipica dell’art. 2467 cit., volta a contrastare fenomeni di sottocapitalizzazione e a impedire che i soci trasferiscano sui creditori sociali il rischio dell’attività d’impresa mediante il ricorso a strumenti formalmente qualificati come finanziamenti.
Di particolare rilievo è, inoltre, l’ampiezza attribuita alla nozione di finanziamento, che la Corte interpreta in senso estensivo, includendovi qualsiasi apporto del socio, anche atipico, come la prestazione di garanzie personali, confermando così la portata antielusiva della disciplina.
Uno dei passaggi più significativi della pronuncia riguarda il momento di verifica dei presupposti della postergazione: la Corte chiarisce che lo squilibrio economico-finanziario non deve essere accertato esclusivamente al momento della concessione del finanziamento, ma anche al momento della richiesta di rimborso e in relazione agli sviluppi successivi, imponendo una lettura dinamica dell’istituto coerente con la sua funzione di tutela dei creditori.
Sul piano processuale, la decisione evidenzia che grava sulla società l’onere di provare la sussistenza dei presupposti oggettivi della postergazione, ma al contempo richiede al Giudice una valutazione complessiva e non frammentaria del materiale probatorio, censurando approcci che isolino i singoli elementi senza coglierne il significato unitario. In questa prospettiva assume rilievo anche il richiamo al principio di continuità dei bilanci, al fine di affermare che una situazione di squilibrio accertata in un esercizio precedente non può essere ignorata senza adeguata dimostrazione del suo superamento, rafforzando così la tutela dei creditori mediante una presunzione di persistenza della crisi.
Nel complesso, la pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento volto a valorizzare la funzione sostanziale e riequilibratrice dell’art. 2467 cit. (vedasi, in tal senso, Cass. Civ., n. 12994/2019), ma ne sviluppa i profili applicativi con particolare attenzione agli aspetti probatori e temporali, delineando un quadro in cui la postergazione si configura come strumento dinamico ed effettivo di regolazione dei rapporti tra soci e creditori.
avv. Francesca Marra