SLM | NEWS Uso improprio di dati aziendali: scatta il licenziamento per giusta causa.

SLM | NEWS Uso improprio di dati aziendali: scatta il licenziamento per giusta causa.

SLM | NEWS Uso improprio di dati aziendali: scatta il licenziamento per giusta causa. 1400 800 Stefania Massarenti

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 302 del 24 aprile 2025, confermando la decisione del Giudice di primo grado, ha dichiarato la legittimitĂ  del licenziamento per giusta causa comminato ad un dipendente, il quale, approfittando del proprio ruolo di addetto alla ricezione e allo smistamento della posta interna aziendale, si era appropriato di un numero di telefono indicato nel curriculum vitae di una candidata, per poi contattarla a mezzo Whatsapp.

A parere della Corte meneghina, tale comportamento – posto in essere da un soggetto specificamente formato in materia di privacy e consapevole delle disposizioni aziendali sul trattamento dei dati personali – lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

Così argomenta sul punto la Corte: “La specificità della mansione e la durata ultraventennale del rapporto di lavoro alle dipendenze della società rendono ancor più intollerabile la condotta posta in essere dal dipendente (…)”; “la violazione degli obblighi del lavoratore si è infatti realizzata nel momento in cui ha utilizzato il numero di telefono per finalità diverse da quelle per le quali era stato comunicato dalla candidata e assolutamente estranee alle esigenze aziendali. La datrice di lavoro ha reputato la gravità della condotta sia in considerazione del peculiare elemento soggettivo, rapportato alla funzione ed al grado di fiducia attribuito al dipendente con la nomina a persona autorizzata al trattamento dei dati personali, sia in relazione al danno all’immagine ed alla reputazione della società”.

La decisione, richiamando le argomentazioni conformi ai piĂą recenti e maggioritari orientamenti giurisprudenziali in tema di licenziamento disciplinare, ha dato quindi rilevanza ai seguenti elementi fattuali:

  • la durata ultraventennale del rapporto di lavoro ed il grado di fiducia attributo al dipendente, nominato come persona autorizzata al trattamento dei dati personali;
  • le mansioni del dipendente, addetto alla ricezione e allo smistamento della posta interna aziendale;
  • l’utilizzo di dati personali altrui per finalitĂ  diverse da quelle aziendali, in violazione del regolamento aziendale;
  • la specifica formazione del dipendente in materia di privacy, tramite la partecipazione a periodici corsi di aggiornamento.

La Corte d’appello, aderendo integralmente alla decisione resa dal Giudice di primo grado, ha quindi rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la sussistenza della giusta causa di licenziamento, ritenendo la sanzione espulsiva adottata dall’azienda proporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati al ricorrente.

avv. Stefania Massarenti

Iscriviti alla nostra newsletter

[contact-form-7 404 "Non trovato"]