SLM | NEWS L’utilizzo personale di beni aziendali: licenziamento legittimo solo in presenza di condotte gravi e di danno concreto.

SLM | NEWS L’utilizzo personale di beni aziendali: licenziamento legittimo solo in presenza di condotte gravi e di danno concreto.

SLM | NEWS L’utilizzo personale di beni aziendali: licenziamento legittimo solo in presenza di condotte gravi e di danno concreto. 2160 2160 Stefania Massarenti

Con l’Ordinanza n.7825/2025 del 24 marzo 2025 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha sancito l’illegittimità del licenziamento comminato ad un dipendente per aver utilizzato il computer aziendale per scopi privati, in assenza di una condotta di particolare gravità e di danno concreto per l’azienda.

La Corte d’Appello di Ancona, riformando la decisione di primo grado, aveva già dichiarato illegittimo il licenziamento in quanto ritenuto sproporzionato rispetto ai fatti contestati e condannato il datore di lavoro a corrispondere un’indennità risarcitoria pari a 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Nel caso concreto la Corte aveva ritenuto che l’uso del PC aziendale per finalità private, pur configurando una violazione dei doveri del lavoratore, non aveva arrecato alcun danno all’azienda, né – atteso il numero limitato di violazioni – assunto i caratteri di particolare gravità previsti dall’art.2119 c.c. ai fini della giusta causa del recesso.

La Corte di Cassazione, investita della questione, conformandosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha confermato l’approccio della Corte territoriale affermando che “In tema di licenziamento disciplinare, il giudizio di proporzionalità della sanzione va rimesso al giudice di merito, il quale deve valutare la gravità dell’inadempimento con senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art.1455 c.c., riservando la sanzione espulsiva ai soli casi di inadempimento notevole, tale da rendere impossibile anche una prosecuzione provvisoria del rapporto”.

Il provvedimento in esame si inserisce nel quadro più ampio del bilanciamento tra diritti del lavoratore e potere disciplinare del datore di lavoro, ribadendo come il licenziamento debba essere considerato la massima sanzione disciplinare esperibile.

In conclusione, si può pertanto affermare che l’utilizzo privato di strumenti aziendali, se non accompagnato da un intento doloso o da gravi conseguenze per l’impresa, non può essere considerato un motivo valido per giustificare la sanzione espulsiva.

avv. Stefania Massarenti

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