Subappalti illeciti: ecco le nuove sanzioni

Subappalti illeciti: ecco le nuove sanzioni

Subappalti illeciti: ecco le nuove sanzioni Monica Alberti

Da vent’anni si attendeva la modifica dell’art. 21 commi 1 della l. 646/1982 che puniva a titolo di contravvenzione, con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o a cottimo, “Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente”. Il Decreto Sicurezza del 04.10.2018 finalmente trasforma la contravvenzione in delitto, punito con la reclusione da uno a cinque anni, mentre l’ammenda resta identica ma commutata in multa.
Orbene, seppur la nuova norma consentirà l’applicazione di misure cautelari e, forse, potrà essere utile anche sotto il profilo delle intercettazioni – a patto di considerare l’art. 21 come modificato un delitto contro la Pubblica Amministrazione – alcuni interpreti si chiedono se una tale modifica possa avere una qualche applicazione pratica.

Non sfuggirà, infatti, come in realtà il diritto vivente in questo arco temporale ha trovato comunque una serie di rimedi atti ad evitare e a punire fenomeni corruttivi e di infiltrazioni mafiose, sia attraverso tutto l’apparato normativo di prevenzione della corruzione, sia attraverso l’applicazione del noto art. 416 bis c.p. o l’istituto del concorso esterno, ovvero sanzioni interdettive di vario tipo.
Di fatto, oggi, la condotta di cui all’art. 21 è pressoché irrealizzabile in quanto l’attuale sistema di tracciamento e di protocolli di verifica in materia di appalti pubblici rende assai difficile inserirsi nelle opere pubbliche secondo lo schema della norma in esame la quale, forse, potrà trovare applicazione nei casi di infiltrazioni mafiose e corruttive di minore gravità, per contratti di scarso importo, in quanto condotte ben più complesse, articolate e dotate di particolare intensità sotto il profilo dell’offensività continueranno ad essere punite attraverso norme certamente ben più gravi e repressive quali quelle già esistenti.

avv. Monica Alberti

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