La Sezione Lavoro del Tribunale di Torino, con sentenza n. 2120 del 16 settembre 2025, ha rigettato un’opposizione proposta contro un’ingiunzione di pagamento e avvisi di addebito e ha condannato per responsabilità aggravata la parte ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 3 c.p.c. in favore delle convenute ed all’ulteriore pagamento, ai sensi dell’art. 96 comma 4, c.p.c. di una somma in favore della cassa delle ammende.
Il Tribunale ha così motivato la decisione: “La ricorrente ha infatti agito in giudizio con malafede o, quantomeno con colpa grave, del momento che ha proposto opposizione nei confronti di avvisi di addebito che le erano stati tutti notificati in precedenza, già oggetto di plurimi atti di esecuzione anch’essi tutti regolarmente notificati ed ha svolto – tramite ricorso redatto “col supporto dell’intelligenza artificiale”, costituito da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio – eccezioni tutte manifestamente infondate”.
Il Tribunale, a sostegno della propria decisione di rigetto della domanda, ha evidenziato che il ricorso – redatto col supporto dell’intelligenza artificiale – conteneva riferimenti normativi astratti, illogici e inconferenti con la fattispecie concreta ed ha pertanto qualificato tale condotta processuale come espressione di malafede o, quanto meno, di colpa grave.
Con tale pronuncia, il Tribunale di Torino mette in risalto e condanna l’affidamento passivo all’IA, le cui risultanze devono, invece, venire sempre vagliate in maniera critica dal professionista, pena la produzione di difese manifestamente infondate e conseguente applicazione di sanzioni ex art. 96 c.p.c..
avv. Stefania Massarenti