Con la sentenza n. 5060 del 24 giugno 2026, la Sezione IV del Consiglio di Stato ha affrontato il tema del rapporto tra strumento urbanistico generale e piano attuativo di iniziativa privata, a partire da una vicenda relativa alla previsione comunale dell’obbligo, per i privati proponenti, di realizzare opere ulteriori non previste dal PGT – nella specie, un parcheggio interrato al di sotto del campo sportivo di una scuola primaria – ritenute necessarie ad assicurare maggiori condizioni di sicurezza e una migliore vivibilità dello spazio urbano a servizio della comunità.
Il provvedimento impugnato veniva censurato dai lottizzanti, tra l’altro, sul rilievo che, in tal modo, l’Amministrazione avrebbe operato una modifica delle previsioni del Piano di Governo del Territorio non sorretta dall’espletamento delle procedure di legge, costituendo la pretesa in questione un’inammissibile valutazione ex post di insufficienza delle dotazioni territoriali e urbanizzative necessarie a consentire lo sviluppo del comparto. Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, condizionare l’approvazione e il convenzionamento della proposta di piano attuativo all’assunzione dell’obbligo degli operatori privati di realizzare un’opera pubblica non contemplata dallo strumento urbanistico avrebbe costituito una prestazione patrimoniale imposta, vietata dall’art. 23 Cost. in assenza di un’espressa previsione legislativa.
Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto, viceversa, legittima la pretesa del Comune, sulla base di una serie di argomenti intesi a delineare un quadro complessivo delle relazioni tra i due strumenti di pianificazione (PGT e piano attuativo).
Aderendo a un orientamento consolidato nella giurisprudenza della Sezione, la sentenza in esame ha precisato che “l’approvazione del piano attuativo di iniziativa privata non è atto dovuto, ancorché il medesimo risulti conforme al piano regolatore generale, ma costituisce sempre espressione di potere discrezionale dell’autorità chiamata a valutare l’opportunità di dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, essendovi fra quest’ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza ed essendovi una pluralità di modi con i quali dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale”.
Ne discende che il potere pianificatorio dell’Ente non può dirsi limitato a un mero riscontro della conformità del piano attuativo al PGT, ma trova legittima esplicazione anche nell’inserimento di elementi non presenti in quest’ultimo (purché la scelta non sia manifestamente irragionevole o illogica), con il solo limite alla discrezionalità comunale rappresentato dalle disposizioni contemplate nella pianificazione sovraordinata che il piano attuativo non può violare.
La conformità del piano attuativo al Piano di Governo del Territorio non impedisce, pertanto, che il Comune possa subordinare la sua approvazione alla previsione di un’opera urbanizzativa che non si ponga in contrasto con lo strumento urbanistico generale, pur non essendo da quest’ultimo contemplata: il che, secondo il Collegio, è appunto avvenuto nella vicenda trattata, avendo l’Amministrazione avvertito la necessità di incrementare la dotazione di posti auto proprio in conseguenza della realizzazione degli interventi contenuti nel piano attuativo, sulla base di una valutazione ragionevole e adeguatamente motivata (decongestionare il traffico stradale e garantire la sicurezza degli utenti dell’istituto scolastico).
In forza di analoghe considerazioni, il Consiglio di Stato ha altresì escluso che la previsione contestata possa configurarsi come prestazione patrimoniale imposta per scopi di interesse generale ai sensi dell’art. 23 Cost., in quanto tale necessitante di sostegno legislativo. Sebbene, infatti, la possibilità di condizionare l’approvazione del piano attuativo alla previsione del parcheggio non sia stata stabilita ex lege, “essa rientra nei poteri pianificatori ampiamente discrezionali dell’amministrazione che poi sfociano, se sussiste il consenso del soggetto privato interessato, nell’accordo pubblico tra quest’ultimo e la p.a.”, mentre la sostenibilità economica della complessiva operazione rileva unicamente rispetto al profilo della convenienza di realizzare o meno le opere, senza incidere sulla validità dell’accordo.
avv. Gregorio Paroni