Cause di lavoro – In tema di giurisdizione: i criteri per l’individuazione del giudice competente tra i diversi Stati membri dell’Unione Europea

Cause di lavoro – In tema di giurisdizione: i criteri per l’individuazione del giudice competente tra i diversi Stati membri dell’Unione Europea

Cause di lavoro – In tema di giurisdizione: i criteri per l’individuazione del giudice competente tra i diversi Stati membri dell’Unione Europea Stefania Massarenti

La Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza depositata il 25 febbraio 2021, nella causa C–804/19 (procedimento BU contro Markt24 GmbH), è intervenuta a chiarire i criteri per l’individuazione del giudice competente tra i diversi Stati membri dell’Unione nei contratti di lavoro transfrontalieri in base al regolamento U.E. n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale.

La vicenda trae origine da una controversia di lavoro tra una cittadina austriaca ed una società con sede in Germania. Nel caso preso in esame il contratto di lavoro era stato siglato a Salisburgo mentre l’attività di lavoro avrebbe dovuto svolgersi – ma ciò non ebbe poi a realizzarsi – a Monaco. La società, infatti, dopo aver iscritto la dipendente presso l’ente previdenziale austriaco, procedeva al di lei licenziamento prima ancora che venisse svolta alcuna attività lavorativa. La dipendente decideva pertanto di adire il giudice austriaco per ottenere la corresponsione delle competenze maturate. La società tedesca, per il tramite del proprio difensore, assumeva di resistere in giudizio ed in via pregiudiziale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice austriaco.

Il Tribunale di Salisburgo, esaminata l’eccezione della società resistente, sospendeva il procedimento e formulava alla competente Corte Europea alcuni quesiti pregiudiziali sull’interpretazione dell’art. 21 del Regolamento n. 1215/2012. Per quanto attiene la materia del lavoro, la sezione 5 del capo II del Regolamento Bruxelles I bis (intitolata “Competenza in materia di contratti individuali di lavoro”), agli artt. da 20 a 23, fissa regole specifiche in materia di giurisdizione in modo da evitare che la posizione di forza del datore di lavoro si possa riflettere anche nell’individuazione del giudice competente tra le autorità giurisdizionali dei diversi Stati membri. Il motivo principale per il quale era stato chiesto l’intervento dei giudici dell’U.E. riguardava l’ambito di applicazione di queste disposizioni, ovvero, se fosse possibile applicare le norme del Regolamento anche nei casi in cui il lavoro non era stato eseguito per motivi non imputabili al lavoratore.

La Corte di Giustizia con sentenza depositata in data 25 febbraio 2021, nel caso in esame, ha ritenuto applicabile il Regolamento n. 1215/2012 (Bruxelles I bis) sulla scorta dell’esistenza di un contratto di lavoro, nonostante la mancata esecuzione dello stesso per cause non imputabili al lavoratore.

Sul punto la Corte ha chiarito che se si è in presenza di una controversia con elementi di estraneità ed il convenuto è domiciliato in uno Stato membro, le norme del regolamento n. 1215/2012 prevalgono sulle disposizioni nazionali in materia di competenza. Ciò sta a significare che in una controversia in materia di lavoro la giurisdizione va individuata sulla base delle norme del Regolamento, indipendentemente dal fatto che le norme nazionali siano più favorevoli al lavoratore. Nel caso in esame – considerato che il luogo di lavoro era Monaco – il lavoratore non avrebbe potuto pertanto rivolgersi ai giudici austriaci bensì a quelli tedeschi. La Corte nella medesima pronuncia ha tuttavia precisato che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, se nello Stato membro del lavoratore è presente una sede o una succursale la giurisdizione è del Giudice in cui ha sede la succursale, fattispecie che spetterà al Giudice nazionale accertare.

In conclusione, spetta al giudice nazionale verificare se sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 7 o se, invece, vadano applicati i titoli di giurisdizione fissati dall’art. 21 che, nel caso preso in esame, porta la competenza giurisdizionale dall’Austria alla Germania.

avv. Stefania Massarenti

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