Covid-19, contratti e causa di forza maggiore

Covid-19, contratti e causa di forza maggiore

Covid-19, contratti e causa di forza maggiore Marta Cipriani

L’emergenza sanitaria COVID-19 e i relativi provvedimenti di limitazione della libertà personale necessariamente assunti hanno colpito, in misura maggiore o minore, tutti i settori compresi altresì i rapporti contrattuali.

In ipotesi di inadempimento contrattuale, ci si domanda quando l’emergenza possa essere fatta rientrare tra le “cause di forza maggiore”, operando dunque quale condizione assolutoria dell’inadempimento di una parte che si sia trovata nell’impossibilità oggettiva di dare seguito alla prestazione per causa, anche temporanea, straordinaria ed imprevedibile che non sia ad essa addebitabile o perché la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa.

In tali casi, come dispone l’art. 1463 c.c. ne conseguirebbe la risoluzione di diritto del contratto, l’impossibilità per la controparte di chiedere l’esecuzione della prestazione e l’obbligo, a suo carico, di restituire ciò che eventualmente ha già ricevuto.

Seguendo tale orientamento, veniva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. dinnanzi al Tribunale di Lucca da parte di una società che aveva versato degli assegni a titolo di partecipazione a gare automobilistiche che si sarebbero dovute svolgere dal maggio all’ottobre 2020. Posta la sospensione delle gare a causa dell’emergenza sanitaria, la ricorrente, inquadrato l’evento Covid-19 come causa di impossibilità sopravvenuta ad essa non imputabile, chiedeva la risoluzione contrattuale e la restituzione degli assegni già versati, sebbene dichiarasse di essere in ogni caso interessata a partecipare alle gare quando queste sarebbero state riorganizzate.

Il Tribunale, con sentenza del 6 luglio 2020, si esprimeva rigettando il ricorso alla luce del fatto che le gare automobilistiche non sarebbero state cancellate ma solo posticipate a data futura, in tal modo ritenendo che il pregiudizio derivato a carico della ricorrente non fosse di per sé sufficiente a fondare una risoluzione contrattuale né per impossibilità sopravvenuta, né per eccessiva onerosità, permanendo tra le parti l’interesse alla prosecuzione del rapporto.

avv. Marta Cipriani

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