Decreto-legge “Aiuti” n. 50 del 2022: nuove misure contro il caro materiali per gli appalti pubblici di lavori

Decreto-legge “Aiuti” n. 50 del 2022: nuove misure contro il caro materiali per gli appalti pubblici di lavori

Decreto-legge “Aiuti” n. 50 del 2022: nuove misure contro il caro materiali per gli appalti pubblici di lavori Nicolo Boscarini

L’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in corso di conversione in legge, introduce (ulteriori) disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici nel settore degli appalti pubblici di lavori.

Di seguito se ne fornisce una sintetica disamina dei tratti più salienti, nella consapevolezza che il testo normativo potrà essere modificato durante l’iter parlamentare di conversione in legge.

In particolare, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, si prevede che lo stato di avanzamento per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 deve essere adottato, anche in deroga alle clausole contrattuali, sulla base di prezzari aggiornati in via straordinaria secondo le disposizioni contestualmente introdotte dal decreto-legge.

A tal fine, in deroga alla cadenza annuale ordinariamente prevista dal Codice dei contratti pubblici, le Regioni dovranno procedere a un aggiornamento straordinario dei prezzari in uso entro il 31 luglio 2022, sulla base di linee guida ministeriali che ancora devono essere adottate.

In caso di inadempienza da parte delle Regioni, l’aggiornamento dovrà essere effettuato entro i successivi quindici giorni a cura delle competenti articolazioni territoriali del Ministero, sentite le Regioni interessate.

Nelle more delle citate operazioni, le stazioni appaltanti potranno incrementare fino al 20% le risultanze dei prezzari aggiornati al 31 dicembre 2021, salvo conguaglio all’esito dell’aggiornamento dei medesimi.

I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari così aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, saranno riconosciuti dalle stazioni appaltanti nella misura del 90%, nei limiti delle risorse contestualmente stanziate dal decreto-legge e, comunque, previa decurtazione di eventuali compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in base a clausole contrattuali di revisione dei prezzi.

Il decreto-legge precisa che i prezzari aggiornati come sopra dovranno essere utilizzati dalle stazioni appaltanti in relazione alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate successivamente all’entrata in vigore del medesimo (18 maggio 2022) e fino al 31 dicembre 2022, con facoltà di estensione al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Parimenti, si prevede che fino al 31 dicembre 2022 i prezzari aggiornati dovranno essere utilizzati dalle stazioni appaltanti ai fini dell’esecuzione degli accordi quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci al 18 maggio 2022, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’aggiudicatario.

avv. Nicolò F. Boscarini

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