Grandi derivazioni idroelettriche: un primo sguardo alla nuova legge lombarda

Grandi derivazioni idroelettriche: un primo sguardo alla nuova legge lombarda

Grandi derivazioni idroelettriche: un primo sguardo alla nuova legge lombarda Nicolo Boscarini

Con Legge Regionale 8 aprile 2020, n. 5 (di seguito, “Legge”), la Regione Lombardia ha introdotto una disciplina organica delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, aventi potenza nominale media annua superiore a 3 MW.

Ciò è avvenuto in ottemperanza alla normativa-quadro statale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (come modificato dall’art. 11-quater del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12), che aveva assegnato termine alle regioni fino al 31 marzo 2020 per emanare la legislazione di dettaglio applicabile nei rispettivi territori. Tuttavia, tale termine – “e con esso gli effetti delle leggi approvate” – risulta da ultimo prorogato al 31 ottobre 2020 per effetto della legge di conversione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (art. 125-bis), già approvata da entrambi i rami del Parlamento e prossima a pubblicazione. Sembrerebbe quindi – ma il condizionale è d’obbligo, stante la scarsa chiarezza dell’espressione “e con esso gli effetti delle leggi approvate” – che l’efficacia di almeno alcune previsioni della Legge Regionale (es.: quelle strettamente inerenti alla disciplina su modalità e procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico) possa subire uno slittamento in avanti.

Tanto premesso, di seguito si fornisce una prima lettura del testo normativo regionale.

Il Titolo I (artt. 1-5) contiene disposizioni di carattere generale:

  • l’art. 1 enuncia le finalità della Legge e definisce l’oggetto delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche come “la facoltà o l’obbligo di derivare, regolare, invasare e utilizzare acque pubbliche, congiuntamente all’utilizzo dei beni pubblici messi a disposizione, al fine di produrre energia da fonti rinnovabili in coerenza, tra l’altro, con gli obiettivi di riduzione della produzione di energia da combustibili fossili”;
  • gli artt. 2 e 3 individuano il regime giuridico dei beni strumentali allo sfruttamento della forza motrice (opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, canali adduttori, condotte forzate e canali di scarico), destinati a passare in proprietà alla Regione alla scadenza del rapporto concessorio senza compenso alcuno, salvo l’indennizzo di eventuali investimenti non ancora ammortizzati dal concessionario uscente;
  • l’art. 4 stabilisce il riparto di competenze in caso di corpi idrici situati a confine con altre regioni o province autonome, prevedendo che le funzioni amministrative spettino alla Regione Lombardia qualora sul relativo territorio insista la maggior portata di derivazione d’acqua da assegnare in concessione;
  • l’art. 5 determina la durata delle concessioni in un periodo compreso tra 20 e 40 anni, con facoltà di incrementare il termine massimo fino a 10 anni in relazione alla complessità della proposta progettuale e all’importo dell’investimento.

Il Titolo II (artt. 6-9) disciplina le operazioni preliminari e l’avvio delle procedure di assegnazione:

  • l’art. 6 impone alla Giunta regionale di accertare, prima dell’avvio delle procedure di assegnazione, se sussista un prevalente interesse pubblico a un uso delle acque diverso da quello idroelettrico, secondo modalità e procedure che saranno dettagliate con successivo regolamento attuativo;
  • l’art. 7 individua tre modalità di assegnazione delle concessioni: a) procedura a evidenza pubblica; b) affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, previa selezione del socio privato tramite gara; c) altre forme di partenariato pubblico-privato. Si segnala che la procedura sub a) è individuata come quella ordinaria, mentre le altre due modalità di affidamento richiedono un apposito provvedimento della Giunta che motivi in ordine alle specificità territoriali, tecniche ed economiche che le rendono preferibili;
  • l’art. 8 traccia i contorni della società a capitale misto-pubblico privato, prevedendo l’acquisizione da parte del socio privato di una quota di capitale non inferiore al 30 per cento e l’assunzione da parte del medesimo della gestione operativa delle attività ricomprese nell’oggetto sociale;
  • l’art. 9 stabilisce che le procedure di assegnazione delle concessioni già scadute ed esercite in regime di “prosecuzione temporanea” ex art. 53-bis L.R. 26/2003 devono essere avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della Legge, mentre quelle relative alle concessioni aventi scadenza successiva a tale data devono essere avviate almeno due anni prima di detta scadenza.

Il Titolo III (artt. 10-14) disciplina in termini generali le procedure di assegnazione delle concessioni, che saranno articolate nelle seguenti fasi e sottofasi:

a) adozione e pubblicazione del bando di assegnazione, che potrà riguardare una singola concessione preesistente così come accorpare più concessioni insistenti nello stesso bacino idrografico;

b)procedimento unico di valutazione delle istanze e della documentazione tecnico-progettuale, a sua volta suddiviso in: b1) istruttoria e selezione della proposta su cui effettuare le successive attività; b2) valutazione d’impatto e/o incidenza ambientale, rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e/o di ogni altro atto di assenso comunque denominato; nonché, infine, b3) aggiudicazione della concessione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Per la disciplina di dettaglio del procedimento occorrerà attendere il regolamento attuativo.

Ai sensi dell’art. 10, la concessione costituisce titolo, ove occorra, ai fini della variante allo strumento urbanistico, mentre le opere da realizzare sono considerate di pubblica utilità in vista dell’eventuale ricorso a procedure espropriative. Fermi gli ulteriori requisiti di ammissione che saranno previsti in sede di bando, l’art. 12 chiarisce che sotto il profilo tecnico-organizzativo il partecipante deve attestare di aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi, uno o più impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW, mentre sotto il profilo economico-finanziario deve produrre la referenza di due istituti di credito o altri intermediari finanziari abilitati che attestino che lo stesso ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando. Lo stesso articolo vieta inoltre di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento. L’art. 13 indica i contenuti del bando, mentre l’art. 14 elenca i criteri di valutazione delle proposte, che mirano a favorire offerte migliorative non solo dal punto di vista economico, ma pure dal punto di vista ambientale e sociale.

Il Titolo IV (artt. 15-19) contiene una serie di disposizioni che affidano alla Giunta regionale il compito di inserire nei bandi determinati obblighi e limitazioni gestionali (art. 15), obiettivi di miglioramento energetico (art. 16), obblighi di risanamento ambientale (art. 17), misure di compensazione ambientale e territoriale (“che non possono essere di carattere esclusivamente finanziario” – art. 18), nonché clausole sociali finalizzate al mantenimento della stabilità occupazionale (art. 19).

Il Titolo V (artt. 20-21) disciplina il canone concessorio e il deposito cauzionale.

In particolare, l’art. 20 prevede che a partire dal 2021 i titolari di concessioni di grande derivazione idroelettrica sono tenuti a versare alla Regione un canone per l’utilizzo della forza motrice delle acque, articolato in una componente fissa pari a 35 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua, da corrispondersi semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, e in una componente variabile, calcolata come percentuale della somma dei prodotti, per ogni ora dell’anno solare, tra la produzione oraria dell’impianto immessa in rete, al netto dell’energia fornita gratuitamente alla Regione ad uso servizi pubblici, e il corrispondente prezzo zonale orario, da versarsi a consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce il canone medesimo.

L’art. 21, inoltre, impone all’assegnatario della concessione di depositare una cauzione, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, di importo almeno pari a tre annualità della componente fissa del canone, a garanzia degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall’assegnazione. La norma fa salva la possibilità di prevedere in sede di bando un numero di annualità più elevato, così come eventuali ulteriori garanzie.

Il Titolo VI (artt. 22-25) contiene le disposizioni finali, tra le quali risulta collocata pure la norma sulle cause di decadenza della concessione.

Per la relativa tipizzazione, l’art. 22 della Legge rinvia alle fattispecie già previste sia a livello statale (artt. 55 R.D. 1775/1933 e 80 D.Lgs. 50/2016) sia a livello regionale (artt. 6 L.R. 10/2009 e 37 R.R. 2/2006), ma riconosce alla Regione la facoltà di inserire nel bando ulteriori ipotesi, in relazione a inadempimenti del concessionario, in particolare per quanto attiene al rispetto degli obblighi gestionali e delle compensazioni ambientali e territoriali.

Tra le disposizioni transitorie, si segnala il primo comma dell’art. 23, per effetto del quale i concessionari uscenti proseguono nella gestione degli impianti fintanto che non siano concluse le procedure di assegnazione. Infine, per quanto riguarda le tempistiche di approvazione del regolamento attuativo, lo stesso art. 23 assegna alla Regione un termine (ordinatorio) di 180 giorni a partire dall’entrata in vigore della Legge.

avv. Nicolò F. Boscarini

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