In data 19 aprile 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta congiunta del Ministro della Giustizia e del Ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il disegno di legge denominato “Nuove norme in materia di reati agroalimentari” a modifica della legge n. 283/1962 – legge cardine di riferimento del sistema repressivo degli illeciti alimentari sino ad oggi – dei titoli VI e VIII del Libro II del Codice Penale e del D.lgs. 231/2001. Tale proposta di legge viene finalmente approvata dopo un iter legis iniziato nel 2015 con l’istituzione di un’apposita commissione presso il Ministero della Giustizia, e già sfociato in una prima bozza nel 2016.
Era infatti da tempo avvertita la necessità di riformare – anche a livello sanzionatorio – un settore di così grande rilevanza all’interno dell’economia italiana come quello agroalimentare, ed in particolare si percepiva l’urgenza di un intervento normativo capace di fronteggiare in modo efficace e strutturato le violazioni di legge già esistenti in tale ambito con un sistema punitivo più efficiente. Al contempo, si appalesava l’urgenza di dare adeguato riscontro alle sollecitazioni ricevute in tema di tutela della salute pubblica e di mercato degli alimenti, inteso soprattutto dalla prospettiva del consumatore finale, e quindi prevedendo un novero di nuovi reati e relative sanzioni.
L’intervento di riforma è stato dunque proposto nel DDL con una duplice prospettiva: da un lato, la tutela del consumatore e dell’altro la tutela del produttore e della filiera agroalimentare più in generale.
Il massivo lavoro della Commissione è stato infatti proteso nella direzione di predisporre una serie di nuovi reati a tutela dell’ambiente, della salute pubblica e dell’economia – più estensivamente intesi – ma sempre con il fine ultimo di tutela del consumatore. In questo novero di nuovi reati di c.d. “frode alimentare” – proprio perché finalizzati ad indurre in errore il consumatore – si possono citare a titolo esemplificativo il proposto reato di “agropirateria”, comprensivo di tutte quelle fattispecie di contraffazione di marchi di qualità, etichette e procedure di produzione, su tutte la simulazione del metodo biologico, il reato di “produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti”, ed ancora l’”omesso ritiro di alimenti pericolosi” dal mercato, la “contraffazione di alimenti a denominazione protetta” e così via.
Non solo: al fine di ottenere la massima tutela del bene giuridico protetto dalla riforma, la Commissione ha proposto l’inserimento della materia agroalimentare nella disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.lgs. n. 231/2001), tramite l’aggiunta dei nuovi “agro-reati” al catalogo dei reati presupposto e la previsione di uno speciale modello organizzativo di gestione e controllo indirizzato alla prevenzione degli stessi. In particolare, il disegno di legge prevede l’istituzione di un modello organizzativo “dedicato” alle imprese operanti nel settore alimentare, con caratteristiche differenziate rispetto al modello classico e specifici obblighi di self regulation.
Ben si comprende dunque come le finalità della proposta qui analizzata non siano solo di carattere sanzionatorio, ma soprattutto di tutela della tracciabilità e trasparenza della filiera alimentare, dell’iter di produzione e distribuzione del prodotto, e ciò con il preciso intento di garantirne la legalità e quindi la tutela del consumatore e della sua salute. Solo con l’approvazione finale della legge e con la sua applicazione pratica, però, sarà possibile valutare se il più che nobile obiettivo di tutela del consumatore, vero fulcro della riforma, sarà effettivamente raggiunto.
avv. Aurora Elena Passerini