Il comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8 novembre 2017 sull’ambito soggettivo dell’art. 80 del Codice e sulle verifiche delle dichiarazioni sostitutive

Il comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8 novembre 2017 sull’ambito soggettivo dell’art. 80 del Codice e sulle verifiche delle dichiarazioni sostitutive

Il comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8 novembre 2017 sull’ambito soggettivo dell’art. 80 del Codice e sulle verifiche delle dichiarazioni sostitutive 150 150 Paola Balzarini

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, il Presidente dell’ANAC ha fornito chiarimenti sull’ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all’assenza di condanne penali, precisando che la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:

  1. ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

2. ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;

3. ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Con riguardo alle modalità di verifica, in corso di gara, delle dichiarazioni rese dai concorrenti sul possesso dei requisiti di partecipazione, in assenza di specifiche previsioni del Codice in ordine a tempi e modalità, nel Comunicato si ritiene possibile ricavare indicazioni operative dal disposto dell’art. 85, comma 5, del Codice e dell’art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 (richiamato dal DGUE). Le stazioni appaltanti, quindi, ferma restando l’obbligatorietà del controllo sul primo classificato da effettuarsi prima dell’aggiudicazione dell’appalto, nelle precedenti fasi della procedura, possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.

avv. Paola Balzarini

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