Viviamo in un mondo in cui ormai i social network sono parte integrante della quotidianità, in una realtà in cui spesso un genitore, anziché tutelare l’intimità del proprio figlio, la pubblicizza on line divulgandone foto e video.
Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 19 settembre 2017, prende una ferma posizione relativamente ad un recentissimo caso sollevato da un padre separato che contestava la pubblicazione su Facebook, ad opera della ex moglie, delle immagini dei suoi figli di tre anni e mezzo e di un anno e mezzo.
Il Giudice ha obbligato la donna all’immediata rimozione delle fotografie, ritenendo che la divulgazione in rete delle immagini senza il consenso dell’altro genitore (in quanto avente diritto) integra la violazione dell’art. 10 del Codice Civile in tema di abuso dell’immagine altrui, nonché degli artt. 4, 7, 8 e 145 del D.Lgs. 196/2003 (Legge sulla Privacy) circa la tutela della riservatezza dei dati personali, e degli artt. 1 e 16, comma 1, della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo (Conv. NY 20.11.1989, ratificata dall’Italia con L. 176/1991).
Il provvedimento riconosce un grave pregiudizio per i bambini nella diffusione on line delle proprie immagini, poiché questa avviene “fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e ciò può condurre all’avvicinamento dei minori da parte di queste ultime” e all’utilizzo dei volti dei bambini per diffondere materiale pedo-pornografico.
avv. Marta Cipriani