In tema di sicurezza sul lavoro – La condotta del lavoratore

In tema di sicurezza sul lavoro – La condotta del lavoratore

In tema di sicurezza sul lavoro – La condotta del lavoratore Stefania Massarenti

In una recente pronuncia, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sentenza n. 4225/2019), ha statuito che il datore di lavoro può essere totalmente esonerato da ogni responsabilità per gli infortuni avvenuti sul posto di lavoro, qualora la condotta del lavoratore infortunato presenti le caratteristiche dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza – costituendo il c.d. rischio elettivo, idoneo ad interrompere l’eventuale condotta colposa dell’imprenditore – e venga individuata come causa esclusiva dell’evento dannoso.

Nel caso preso in esame la Corte d’Appello di Bologna aveva respinto il gravame proposto dal lavoratore a fronte della sentenza del Tribunale di Bologna che, in precedenza, aveva rigettato la domanda del ricorrente, volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente all’infortunio avvenuto sul posto di lavoro. Nella fattispecie esaminata, il lavoratore si era calato in una buca adibita alla raccolta dei materiali di risulta per recuperare una penna e, in quell’occasione, era stato colpito da un masso. Il medesimo, inoltre, lamentando che la buca non era stata chiusa, né tanto meno segnalata, aveva dedotto la responsabilità datoriale indiretta per il fatto che un altro dipendente – addetto alla raccolta dei materiali di risulta – non si era accorto della presenza dell’infortunato.

La Suprema Corte nel prendere in esame la condotta del lavoratore – consistita nell’essersi calato in una buca per recuperare una biro, senza avvertire il gruista, proprio mentre quest’ultimo stava procedendo con una pala meccanica alla raccolta del materiale di risulta da collocare nella buca in cui si è verificato l’infortunio – ha ritenuto che questa fosse caratterizzata da abnormità. In linea con la giurisprudenza di merito e di legittimità, la Cassazione ha quindi confermato che la condotta del lavoratore può effettivamente comportare l’esonero totale di responsabilità dell’imprenditore, quando presenti i caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, sì da porsi come causa esclusiva dell’evento.

In conclusione, nel caso in esame, ricorre un’ipotesi di rischio elettivo, idoneo ad interrompere l’eventuale condotta colposa dell’imprenditore, poiché l’attività posta in essere dal lavoratore esorbita i limiti dello svolgimento del proprio lavoro.

avv. Stefania Massarenti

Iscriviti alla nostra newsletter

[contact-form-7 404 "Non trovato"]