L’azione revocatoria nei confronti dell’atto istitutivo del trust

L’azione revocatoria nei confronti dell’atto istitutivo del trust

L’azione revocatoria nei confronti dell’atto istitutivo del trust Francesca Marra

Con l’ordinanza n. 10498 del 15 aprile 2019, la Corte di Cassazione ha espresso l’innovativo principio per cui la domanda revocatoria può essere indirizzata anche nei confronti dell’atto istitutivo del trust e non necessariamente contro l’atto dispositivo con il quale il bene conferito al trust viene intestato al trustee.

In precedenti occasioni, gli Ermellini si erano pronunciati nel senso che, ai fini del conseguimento dell’azione revocatoria, quest’ultima dovesse essere indirizzata nei confronti dell’atto di disposizione patrimoniale e non nei confronti dell’atto istitutivo del trust, il quale costituisce il fascio dei rapporti che circonda l’intestazione del bene, ma non l’intestazione stessa ed è neutrale dal punto di vista patrimoniale (si veda Cass. n. 13388/ 2018 e, sulla stessa linea, Cass. 19376/2017).

Con la sentenza sopra citata, viene invece precisato che la domanda revocatoria può essere proposta utilmente anche nei confronti dell’atto istitutivo del trust, purché allo stesso abbia fatto seguito l’effettiva intestazione del bene conferito al trust. In tal caso, infatti, la domanda revocatoria che ha ad oggetto l’atto istitutivo appare comunque idonea a produrre l’esito di inefficacia dell’atto dispositivo cui l’azione tende. Ciò in quanto l’atto di trasferimento e intestazione del bene conferito al trustee, nella complessa dinamica di un’operazione di trust, si pone non solo come atto conseguente, ma prima ancora come atto dipendente dall’atto istitutivo, sicché l’inefficacia dell’atto istitutivo, derivante dall’esito vittorioso dell’azione revocatoria, porta necessariamente con sé l’inefficacia dell’atto dispositivo.

In altri termini – osserva la Corte – “la domanda di revoca dell’atto istitutivo viene a colpire il fenomeno del trust sin dalla sua radice”.

Differente è il caso in cui all’atto istitutivo non sia seguito l’atto dispositivo. Ove infatti la dichiarazione di inefficacia potesse essere emessa in assenza dell’effettiva esistenza dell’atto di trasferimento, si esonderebbe dalla funzione di conservazione patrimoniale che caratterizza lo strumento dell’azione revocatoria.

avv. Francesca Marra

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