Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto e disciplinato la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: una responsabilità diretta dell’ente per effetto della commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati, prevedendo l’applicabilità di sanzioni nei confronti dell’ente medesimo.
L’applicabilità o meno della normativa citata alle società unipersonali è da anni oggetto di contrasti giurisprudenziali.
Un orientamento più rigoroso individua il punto di discrimine nel concetto di “soggetto di diritto metaindividuale” giungendo a ritenere che un autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici tale da rendere applicabile la normativa ex Decreto 231/01 possa essere riconosciuto anche in capo alle società unipersonali in quanto soggetto di diritto distinto dalla persona fisica che ne detiene le quote.
Un’interpretazione, questa, che pare scostarsi dal tenore letterale della normativa, che mira a sanzionare il diverso soggetto “ente” e che sembra non potersi individuare nell’agente del reato presupposto. Diversamente argomentando si creerebbe una duplicazione della responsabilità in capo al socio unico agente del reato presupposto. Questo sarebbe punito in qualità di persona fisica autore del reato presupposto e, per lo stesso fatto di reato, vedrebbe applicarsi la sanzione prevista dal Decreto 231/01. Sarebbe quindi punito in forza di diverse disposizioni legislative per un medesimo fatto così vedendo leso il principio del ne bis in idem, ovvero la regola secondo la quale nessuno può essere sanzionato due volte per lo stesso fatto.
Di recente sul punto si è espresso anche il Presidente dell’Ufficio GIP di Milano, Dott. Barazzetta, il quale in veste di Giudice dell’udienza prelimina ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di una Società Unipersonale imputata ex D.Lgs. 231/01 in relazione al reato di truffa aggravata commessa dai propri amministratori (sentenza n. 971 del 16 luglio 2020).
Il Giudice rileva che “non riesce a scorgere un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici” in capo alla Società che dovrà andare esente da responsabilità amministrativa dipendente da reato.
Nel caso in esame “viene a mancare la ratio di fondo della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche la quale immagina contegni penalmente devianti tenuti da parsone fisiche nell’interesse di strutture organizzative di un certo rilievo di complessità quale centro di imputazione di rapporti giuridici distinto da chi ha materialmente operato.”
Secondo l’interpretazione del Giudice meneghino, quindi, per potersi applicare la normativa 231/01 alle Società unipersonali deve esistere un autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, nonché una struttura organizzata e complessa, condizione che non si rinviene nel caso sottoposto al giudizio del GUP di Milano.
avv. Federica Beltrame