La disciplina delle società benefit: una breve disamina

La disciplina delle società benefit: una breve disamina

La disciplina delle società benefit: una breve disamina Francesca Marra

Il modello operativo delle Benefit Corporation nasce a partire dal 2006 negli Stati Uniti, grazie all’organizzazione B-Lab, un ente no profit che pone le fondamenta per la costituzione di un movimento globale, il quale ritiene di potere utilizzare il business come una forza positiva per creare una prosperità durevole e condivisa per la società. Le ragioni della nascita e della crescita di questa innovativa forma giuridica sono da ricercarsi nella necessità di superare i limiti derivanti dal principio di massimizzazione del profitto economico, così da consentire agli amministratori delle società di perseguire anche politiche di Responsabilità Sociale di Impresa (RSI), senza incorrere nel rischio di azioni legali da parte degli azionisti.

Si arriva così a concepire un nuovo modello di impresa che, contemperando gli interessi degli azionisti (shareholders) con quelli di tutti gli altri portatori di interesse (stakeholders), permette alle aziende di realizzare il profitto e, contestualmente, di svolgere missioni ad alto valore sociale, senza che ciò comporti la violazione di obblighi statutari e giuridici.

L’Italia, con la Legge 28 dicembre 2015, n° 208 (Legge di Stabilità 2016), articolo 1, commi da 376 a 384, è stata la prima nazione europea a dotarsi di una legislazione dedicata alle società benefit.

Tale legge si propone di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, denominate appunto benefit, che:

  • nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune (specific public benefit);
  • operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (general public benefit).

Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente, in quanto il primo qualifica l’essenza stessa della società benefit, rappresentata dal bilanciamento di una duplice finalità, ed il secondo indica le modalità con cui deve essere svolta l’attività di impresa e i soggetti nei cui confronti è destinata a produrre i relativi effetti positivi.

In sostanza con l’espressione società benefit ci si riferisce ad uno stato di enti for profit che perseguono accanto allo scopo tipico della divisione degli utili, finalità ulteriori di beneficio comune, volte ad ottenere un impatto positivo sull’ambiente e sulla società civile e che intendono operare in modo sostenibile e trasparente. L’elemento peculiare della società benefit risiede, dunque, nella particolare attenzione posta sugli impatti socio-ambientali del progetto di impresa: essa non si limita a produrre beni o servizi ma opera per generare un beneficio comune per il territorio, per l’ambiente, per i lavoratori, per la collettività, in funzione di una scelta libera, coerente e responsabile dei soci.

Va, peraltro, chiarito che la società benefit non costituisce un nuovo tipo sociale ma un “modello” che possono adottare tutte le società del libro V, titoli V e VI del Codice Civile, ad eccezione della società a responsabilità limitata semplificate (che devono costituirsi con un atto redatto in conformità al modello standard tipizzato che non consente di inserire le previsioni statutarie richieste dalla L. 208/2015) e delle società in cui lo scopo di lucro sia marginale o addirittura assente, come le cooperative sociali e le imprese sociali.

  • Denominazione e oggetto sociale

I commi 377 e 379 della Legge 208 dettano specifiche disposizioni in ordine alla denominazione e alle finalità della società benefit.

In ordine alla denominazione sociale è previsto che, accanto alla stessa “possano” essere introdotte le parole “Società Benefit” o l’abbreviazione “SB”. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo. Nel Registro delle imprese la qualifica di società benefit è visibile a prescindere dall’indicazione nella denominazione. Non sussiste un’apposita sezione speciale per le società benefit.

La suddetta normativa dispone altresì che, obbligatoriamente, l’oggetto sociale ricomprenda, oltre allo scopo di lucro, anche “una o più finalità di beneficio comune” e una gestione della società diretta a bilanciare “l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie”.

La definizione di “beneficio comune” si desume dal comma 378 che lo individua nel perseguimento “di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi” nei confronti di “persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (per tali intendendosi lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori pubblica amministrazione e società civile).

La normativa lascia, dunque, ampia libertà di scelta nel definire quali possano essere le attività aventi scopo di beneficio comune, beneficio che può concretarsi sia generando esternalità positive sia ottenendo una riduzione delle esternalità negative.

Un aspetto rilevante da valutare è se l’attività volta alla realizzazione del beneficio comune debba essere necessariamente connaturata all’attività svolta dalla società, oppure un ente possa fruire della qualifica di benefit per il solo fatto di dedicarsi (anche) a generiche attività altruistiche, indipendenti dall’oggetto sociale profit dell’impresa.

Sul punto si è espressa significativamente Assonime con la Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, sottolineando che “per fare diventare l’impatto sociale parte integrante della strategia d’impresa, al fine di veicolare benessere sia per i soci, sia per la collettività, l’attività svolta volta alla realizzazione del beneficio comune dovrebbe essere strettamente legata alla catena produttiva”.

Ciò, peraltro, non esclude che una società benefit possa attingere alle risorse finanziarie generate dalla propria attività allo scopo di destinarle in parte a specifiche iniziative di solidarietà sociale e progetti ambientali.

Il comma 377, riferendosi alle finalità di beneficio comune che vanno ad integrare la finalità lucrativa tipica dell’impresa, fissa il principio della doverosa gestione bilanciata tra gli interessi dei soci e quello degli stakeholders. Tale previsione sembra sottintendere il riconoscimento di pari dignità allo scopo lucrativo e a quello del beneficio comune, escludendo che esista un ordine gerarchico tra gli stessi. Se così non fosse, peraltro, non si coglierebbe la distinzione tra una società benefit e una società ordinaria che, occasionalmente, compia atti di beneficio comune.

  • Il ruolo dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo

L’esercizio della funzione di bilanciamento tra scopo lucrativo e finalità di beneficio comune viene attribuito dalla legge, all’organo amministrativo.

L’amministrazione societaria, pertanto, deve essere ispirata al criterio del soddisfacimento dell’interesse sociale pienamente coincidente con la massimizzazione del profitto e la divisione degli utili tra i componenti della compagine sociale. Di conseguenza, affinché l’incarico degli amministratori possa ritenersi espletato in modo soddisfacente, non è sufficiente il vaglio della performance economico-finanziaria, ma occorre valutare anche quale sia la performance qualitativa e quindi l’impatto che la società è riuscita a produrre sull’ambiente e sulla società civile in conformità alle finalità di beneficio comune indicate dallo Statuto.

L’organo a cui è demandata la gestione dovrà, pertanto, agire con la massima diligenza e perizia richiesta per lo svolgimento dell’incarico, ponendo in essere una vera e propria compensazione tra i vantaggi e gli svantaggi che le scelte operate produrranno sugli interessi coinvolti.

Tale aspetto non è da sottovalutare, considerato che il comma 381, precisa che l’inosservanza dei detti obblighi può addirittura costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e/o dallo statuto, con conseguente applicazione delle norme previste dal Codice Civile in tema di responsabilità degli amministratori verso i soci e la società.

Deve essere, tuttavia, tenuto bene presente che il principio dell’autonomia gestoria o la c.d. regola del giudizio imprenditoriale (business judgement rule)non può subire condizionamenti e pressioni provenienti dai destinatari del public benefit o essere scalfito dalla nuova normativa, in quanto essa impone quale unico correttivo ai consueti parametri di diligenza, lealtà e correttezza, il rispetto del canone aggiuntivo di una gestione equilibrata degli opposti interessi. Non è dunque giuridicamente ravvisabile alcuna obbligazione che vincoli la società nei confronti degli stakeholders: a costoro non è riservato alcuno specifico strumento di tutela rispetto all’inadempimento, da parte della società benefit e dei suoi amministratori, dei doveri di cui al comma 380. Essi hanno soltanto – e con la difficoltà di dimostrare un danno patrimoniale derivatogli  dalla mancata realizzazione dello scopo di beneficio comune –  la possibilità di agire sulla base delle norme in materia di responsabilità extracontrattuale, ove abbiano subito un pregiudizio diretto riconducibile ad un atto colposo o doloso degli amministratori o nei confronti della società, ovvero  sulla base delle previsioni di cui al comma 384 volte a colpire la pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali scorrette.

Anche l’attività – e la responsabilità – dell’organo di controllo risulterà essere ampliata perché, oltre allo svolgimento delle funzioni che gli sono attribuite dalla normativa societaria, sarà tenuto a valutare l’operato degli amministratori anche in funzione del bilanciamento tra scopo profit e scopo benefit, verificando la relazione di impatto e vigilando sull’adeguatezza dei sistemi di controllo interno ad assicurare che le informazioni rilevanti siano trasfuse nella relazione.

  • Il controllo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Il comma 384 della L. 208/2015 prevede che la società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. 2 agosto 2007, n.145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette.

In ragione del richiamo contenuto nel comma de quo al D.lgs. n. 145/2007 ed al del D.lgs. n. 206/2005, dal mancato perseguimento delle finalità benefit, con conseguente indebito uso del relativo marchio reputazionale, deriva una pubblicità ingannevole ex D.lgs. n. 147/2005 ovvero una pratica commerciale ingannevole ex art. 21 d.lgs. n. 206/2005. Inoltre, sembrerebbe palesarsi la possibilità che una simile condotta possa configurare un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. in quanto contrario ai canoni della correttezza professionale.

Le sanzioni previste dalla normativa sopra citata vanno dalla semplice ammenda alla chiusura (temporanea o definitiva) dell’attività.

  • Il responsabile per il perseguimento dello scopo benefit

Il richiamato comma 380 assegna all’organo amministrativo della società l’obbligo di individuare il soggetto o i soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune (Responsabile d’impatto). Trattandosi di una figura di ausilio e controllo funzionale alla gestione, la legge attribuisce ampia discrezionalità agli amministratori nell’individuazione del soggetto a cui affidare il compito. Tale discrezionalità dovrà essere, tuttavia, sempre esercitata nel rispetto dell’obbligo gravante sull’organo amministrativo di predisporre assetti organizzativi adeguati alle dimensioni dell’impresa.

Nulla esclude che il ruolo possa essere ricoperto dagli stessi amministratori o dipendenti della società. Tuttavia, soprattutto in realtà complesse, è opportuno incaricare soggetti in possesso di adeguate esperienze professionali.

Al responsabile d’impatto viene, dunque, attribuita la responsabilità del processo rivolto al perseguimento degli obiettivi specifici coerenti con le finalità di beneficio comune. Tra i compiti che gli sono propri si segnalano:

– assicurare il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nell’attuazione del piano per il conseguimento di dette finalità, nonché del suo miglioramento;

– supportare gli amministratori fornendo informazioni e dati in merito al contesto interno ed esterno nel quale l’impresa opera;

– promuovere la trasparenza dei risultati dell’impatto garantendone la pubblicazione sul sito e attraverso appositi canali.

È da sottolineare che la nomina del responsabile di impatto non esime l’organo amministrativo dagli specifici doveri che su di esso gravano in termini di “gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto, così come previsto dal comma 377, L. n. 208/2015.

Resta, pertanto, in capo agli amministratori la responsabilità per non avere gestito l’impresa in modo da bilanciare l’interesse dei soci con gli altri interessi coinvolti nonché dell’organo di controllo per non avere vigilato che la gestione operasse in tal senso.

  • La Relazione annuale di impatto

Il comma 382 impone agli amministratori di redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune che deve essere allegata al bilancio di esercizio e pubblicata sul sito internet della società, ove esistente.

Essa deve essere depositata presso la sede della società, nei tempi previsti dalla Legge e dallo statuto, affinché i soci possano prenderne visione e deliberarne l’approvazione in modo consapevole.

Nelle società dotate di collegio sindacale o di sindaco unico, la relazione dovrà altresì essere messa a disposizione dell’organo di controllo affinché possa verificare il rispetto delle prescrizioni normative e darne atto nella propria relazione ai sensi dell’articolo 2426 c.c. Non pare, invece, necessario che il revisore ponga in essere alcuna specifica attività di analisi della relazione di impatto.

 La relazione deve contenere:

  • la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
  •  la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo “standard di valutazione esternoin possesso dei requisiti indicati dalla legge;
  • una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo il perseguimento del beneficio comune.

L’allegato 4 della legge precisa quali sono le caratteristiche che deve possedere lo standard di valutazione esterno per la valutazione dell’impatto generato. La scelta dello standard da utilizzare è rimessa all’organo amministrativo, ma è necessario che esso sia indipendente rispetto all’impresa oggetto di misurazione allo scopo di assicurare che la valutazione non sia autoreferenziale e che includa le aree di misurazione individuate nell’allegato 5.

Fra gli standard internazionali che rappresentano un punto di riferimento si ricordano: Global reporting Initiative, B Impact Assessment BIA sviluppato da B Lab, ISO 26000.

  • Vantaggi e criticità connessi all’adozione del modello benefit

L’adozione del modello benefit è da considerarsi valore aggiunto che si concretizza nel valore reputazionale sul mercato, tale da attrarre nuovi investitori le cui scelte ricadono sulla presenza di attività aventi di beneficio comune sia nel sociale sia per l’ambiente ed il territorio. Secondo i dati empirici derivanti dalle scienze aziendalistiche le sostenibilità rappresenta un fattore strategico nella gestione del rischio aziendale nel lungo termine e permette di ottenere vantaggi in termini di redditività, accesso ai capitali e aumento di posti di lavoro, con attenzione al sociale e all’ambiente.

La scelta di divenire società benefit impatta essenzialmente sul fronte reputazionale e sulla capacità dell’azienda di attrarre talenti ed attirare l’attenzione degli investitori. Essere società benefit non comporta alcun beneficio economico diretto.

Non sono previsti incentivi e agevolazioni fiscali per l’adozione di tale modello.

Si può porre, viceversa, un problema sul fronte fiscale relativamente alla deducibilità dei costi e degli oneri afferenti alla sfera delle attività benefiche che la società benefit è obbligata a perseguire, mancando una specifica disposizione fiscale a riguardo

Inoltre, è indubbio per le ragioni sopra esposte che l’adozione del modello benefit comporti un ampliamento delle responsabilità facenti capo agli amministratori e dell’organo di controllo che come sopra esposto sono obbligati a perseguire, bilanciandoli, sia lo scopo lucrativo sia il beneficio comune.

avv. Francesca Marra

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