In risposta a un’istanza di interpello ambientale, il MiTE ha chiarito che la soglia di potenza per lo screening VIA resta suscettibile di dimezzamento anche per i progetti di impianti fotovoltaici fino a 20 MW localizzati in aree industriali o assimilate.
L’art. 31, comma 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con mod. dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (cd. “Decreto PNRR”) ha previsto l’applicabilità della Procedura Abilitativa Semplificata di cui all’art. 6 D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (cd. “PAS”) – da effettuarsi mediante dichiarazione asseverata al Comune competente almeno trenta giorni prima dell’avvio dei lavori – per l’attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti.
Con specifico riferimento a tale tipologia di impianti, la stessa norma ha contestualmente elevato da 1 a 10 MW (poi ulteriormente innalzati a 20 MW dalla recente L. 27 aprile 2022, n. 34) la soglia al di sotto della quale non è richiesta la verifica di assoggettabilità (“screening”) a Valutazione di Impatto Ambientale (cd. “VIA”) di competenza regionale.
A fronte di ciò, la Provincia di Macerata ha formulato un interpello ambientale al Ministero della Transizione Ecologica chiedendo se sia ancora applicabile il D.M. 30 marzo 2015, n. 52 (“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome”) nella parte in cui prevede, ad esempio, il dimezzamento delle soglie di potenza per la verifica di assoggettabilità a VIA in caso di impatti cumulativi del progetto con impianti esistenti/approvati ubicati nelle vicinanze.
Secondo la Provincia, in particolare, la tesi che ritiene non più applicabili le Linee guida del 2015 rispetto agli impianti sopra descritti contrasterebbe con il divieto di frazionamento artificioso dei progetti sancito dalla Dir. 2011/92/UE (Direttiva VIA), in forza del quale un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.
Sul punto, con nota prot. n. 75424 emessa il 16 giugno scorso, il Ministero ha chiarito che la semplificazione procedurale sopra descritta non determina il venir meno dell’applicazione delle Linee guida ministeriali del 2015, per l’assorbente ragione che dette linee guida sono state emanate per superare rilievi di illegittimità comunitaria mossi dalla Commissione europea nei confronti della legislazione italiana di recepimento della Direttiva VIA (tra l’altro, proprio in tema di soglie per la sottoposizione a screening VIA), sicché le stesse traggono la propria legittimazione direttamente dal superiore diritto eurounitario.
Pertanto, pure a seguito delle modifiche apportate dall’art. 31 del Decreto PNRR, i criteri definiti dal D.M. 52/2015 restano pienamente operativi anche nei confronti degli impianti fotovoltaici fino a 20 MW localizzati in aree industriali o assimilate, con la conseguenza che, in caso di impatti cumulativi con impianti localizzati nello stesso contesto, può comunque addivenirsi al dimezzamento della soglia di potenza per la verifica di assoggettabilità a VIA (ossia, da 20 a 10 MW).
avv. Nicolò F. Boscarini