La responsabilità del medico per la nascita indesiderata in forza del principio del “più probabile che non”.

La responsabilità del medico per la nascita indesiderata in forza del principio del “più probabile che non”.

La responsabilità del medico per la nascita indesiderata in forza del principio del “più probabile che non”. Marta Cipriani

Dall’errore medico per il mancato rispetto delle leges artis può scaturire l’obbligo di risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale legato alla nascita indesiderata di un figlio, qualora conseguenza dell’incompetenza, imprudenza ed imperizia dei sanitari.

Tale è il caso della coppia che, in nome proprio nonché nell’interesse dei cinque figli minori, agiva in giudizio chiedendo il risarcimento per l’esito infruttuoso dell’intervento chirurgico di legatura delle tube al quale si era sottoposta la donna, la quale dunque si era trovata costretta ad affrontare una gravidanza non voluta, nonché la nascita della sua sesta figlia.

La domanda di risarcimento avanzata della coppia veniva inizialmente rigettata in primo grado dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 954/2014 poiché, secondo la perizia medica, la mancata riuscita dell’intervento chirurgico di legatura delle tube non avrebbe potuto essere ricollegata ad una condotta imperita, negligente ed imprudente dei medici quanto, piuttosto, ad un fenomeno totalmente asintomatico assai raro, statisticamente improbabile ma non impossibile, la cui probabilità di verificarsi sarebbe stata pari allo 0,75%.

La pronuncia di primo grado veniva successivamente riformata dalla Corte d’Appello di Palermo che, invece, attribuiva alla responsabilità dei sanitari l’inesatta esecuzione dell’intervento chirurgico di chiusura delle tube sulla scorta delle conclusioni formulate dalla nuova consulenza tecnica disposta nel giudizio di secondo grado e, conseguentemente, con sentenza n. 1367/2019 condannava i sanitari coinvolti al risarcimento del danno alla coppia per la nascita indesiderata dell’ultima figlia.

Ciò in forza del criterio del “più probabile che non”, ovverosia il principio per il quale qualora il giudice non sia in grado di accertare in modo certo e pieno che il danno derivi dalla condotta del medico e/o della struttura sanitaria, dovrà verificare se, in mancanza della condotta sanitaria censurata ovvero in presenza di una condotta più appropriata ed omessa, i risultati (in termini di normalità applicata alla singola e complessiva fattispecie) sarebbero stati diversi e migliori per la paziente. Qualora tale risultato non emerga e rimanga incerta l’origine dell’evento dannoso, le domande della danneggiata andranno rigettate, restando a suo carico la prova del nesso causale.

Nel caso in esame, secondo la Corte d’Appello di Palermo, in assenza di alcuna plausibile spiegazione alternativa, risultava “più probabile che non” che la legatura e la sezione della tuba non fossero state effettuate secondo i canoni di diligenza, prudenza e perizia richiesti dall’ars medica, disattendendo la tesi sostenuta dai consulenti medici del primo grado.

La posizione è stata definitivamente confermata in ultimo grado dalla Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 22532 del 9 marzo 2022 depositata in cancelleria il 18 luglio 2022; la Corte, adita dai sanitari che contestavano nel merito il convincimento del Giudice d’Appello poiché fondato sulle sole valutazioni effettuate dal secondo consulente medico e non anche su quelle – contrarie ed opposte – del consulente del primo grado, dichiarava inammissibile la domanda di revisione avanzata dai sanitari e confermava la loro condanna al risarcimento dei danni nell’interesse della coppia.

avv. Marta Cipriani

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