La garanzia della bigenitorialità nell’affidamento condiviso

La garanzia della bigenitorialità nell’affidamento condiviso

La garanzia della bigenitorialità nell’affidamento condiviso 150 150 Marta Cipriani

Da tempo ormai le riforme normative, a partire dalla Legge n. 54/2006 (“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”) e successivamente il D.Lgs n. 154 del 28 dicembre 2013 (“Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione”), hanno fatto sì che nei casi di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio o ancora nei casi di figli nati fuori dall’unione matrimoniale, l’affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore lasciasse il passo a quello condiviso con una gestione paritetica del minore da parte di entrambi i genitori.
Tuttavia, sebbene da un punto di vista teorico oggi entrambi i genitori mantengano di norma l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sui propri figli, nella realtà dei fatti la differenza con l’affidamento esclusivo risulta poco percepibile.
Infatti, anche nelle ipotesi di affidamento congiunto il minore necessita di una residenza abituale, che verrà individuata presso uno solo dei suoi genitori, il quale assumerà la veste di “collocatario” e sarà quello che gioverà di un rapporto quotidiano più intenso con il proprio figlio, mentre il potere/dovere del genitore non collocatario sarà sempre minato dalle difficoltà pratiche, palesando dunque una disparità di trattamento tra i genitori.

A ciò si è cercato di dare soluzione mediante l’elaborazione del disegno di legge n. 735, presentato al Senato il 1 agosto 2018, in applicazione della risoluzione n. 2079 (2015) del Consiglio d’Europa che consigliava agli Stati Membri di adottare legislazioni “che assicurino l’effettiva uguaglianza tra padre e madre (…) al fine di garantire ad ogni genitore il diritto di essere informato e di partecipare alle decisioni importanti per la vita e lo sviluppo del loro figlio, nel miglior interesse di quest’ultimo”. A tal fine, il disegno di legge, tra le altre cose, propone la permanenza di non meno di 12 giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato pericolo per la salute psico-fisica del minore (art. 11) e il mantenimento diretto del figlio da parte di entrambi i genitori (art. 14).
Si auspica che tale proposta possa migliorare un bilancio dell’affido condiviso che, ad oggi, risulta non adeguato: in Italia una situazione in cui il minore trascorre almeno il 30% del proprio tempo presso il genitore non collocatario è pari al 3-4%, a fronte del 40% della Svezia.

avv. Marta Cipriani

Per approfondimenti: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01071882.pdf

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