Quando un amministratore di società a partecipazione pubblica risponde dei danni dinanzi alla Corte dei Conti

Quando un amministratore di società a partecipazione pubblica risponde dei danni dinanzi alla Corte dei Conti

Quando un amministratore di società a partecipazione pubblica risponde dei danni dinanzi alla Corte dei Conti 150 150 Paola Balzarini

La Corte dei Conti lombarda, nella recente sentenza 9 marzo 2018 n. 49, ha ribadito che sussiste la giurisdizione contabile sul danno arrecato da amministratori di società a partecipazione pubblica solo in caso di danno direttamente arrecato al valore delle quote dei soci pubblici e in caso di danno al patrimonio di società in house.
Tale indirizzo interpretativo venne inaugurato con la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione 19 dicembre 2009 n. 26806 ed è stato poi recepito nell’art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico delle società a partecipazione pubblica).
In sostanza, salva la proponibilità di azioni di responsabilità innanzi al giudice ordinario, la Corte dei Conti può giudicare: a) della responsabilità dell’amministratore o del componente di organi di controllo di società partecipate da un ente pubblico quando quest’ultimo sia stato danneggiato dall’azione illegittima non di riflesso, quale conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, bensì direttamente (es. in caso di perdita di valore della quota di partecipazione dei soci pubblici o in caso di danno all’immagine); b) della responsabilità (non già dell’amministratore della società partecipata per il danno arrecato al patrimonio sociale, bensì) di chi, quale rappresentante dell’ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione (es. quando il socio pubblico, in presenza di atti di mala gestio imputabili agli amministratori o agli organi di controllo, trascuri ingiustificatamente di esercitare le azioni di responsabilità, ove ne sia derivata una perdita di valore della partecipazione).

Diverso è il caso delle società in house, costituite da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. In tale ipotesi, la società in house non si pone come entità al di fuori dell’ente pubblico, che ne dispone come di una propria articolazione interna. La Corte dei Conti ha perciò giurisdizione sull’azione esercitata dalla Procura contabile, diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio sociale.

avv. Paola Balzarini

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