La sospensione dei termini prevista dal Decreto “Cura Italia” si applica alle procedure di gara per appalti e concessioni?

La sospensione dei termini prevista dal Decreto “Cura Italia” si applica alle procedure di gara per appalti e concessioni?

La sospensione dei termini prevista dal Decreto “Cura Italia” si applica alle procedure di gara per appalti e concessioni? Alessandra Brignoli

La circolare del 23 marzo 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che la sospensione prevista dall’articolo 103 del D.L. n. 18/2020 si applica anche alle procedure di gara per l’affidamento di appalti e concessioni, disciplinate dal D.Lgs. 30 aprile 2016, n. 50. La stazione appaltante può comunque valutare l’opportunità di rispettare i termini originariamente previsti.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare del 23 marzo 2020, indirizzata ai Dipartimenti del Ministero nonché a Ferrovie dello Stato S.p.a., ANAS S.p.a. e RFI S.p.a., ha dettato importanti precisazioni in merito all’applicabilità, nel settore dei contratti pubblici, della sospensione dei termini prevista dall’art. 103 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

L’art. 103 comma 1 del Decreto “Cura Italia” ha disposto la sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.

La disposizione in argomento ha inoltre previsto che le pubbliche amministrazioni adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

La genericità della disposizione, tuttavia, aveva fatto dubitare che la stessa potesse applicarsi anche alle procedure di gara di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti). Stante le numerose richieste di chiarimento pervenute sul punto dalle stazioni appaltanti, il Ministero, al fine di assicurare un’uniforme interpretazione della disciplina, ha pertanto ritenuto opportuno chiarire che la stessa (con il relativo effetto sospensivo e a eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 103 ne prevede l’esclusione) si applica a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di gara per l’affidamento di appalti e concessioni disciplinate dal Decreto Legislativo 30 aprile 2016, n. 50, precisando che tali procedure rappresentano la sedes materiae tipica di applicabilità della suddetta disposizione, in quanto in esse la fase di formazione del vincolo contrattuale è retta da regole di diritto pubblico e si sviluppa in una sequenza procedimentale che culmina nell’adozione di un provvedimento di aggiudicazione e nella successiva stipulazione di un contratto.

La circolare, inoltre, precisa come tale interpretazione sia peraltro coerente con la ratio legis del Decreto Legge n. 18/2020, da individuarsi, da un lato, nella necessità di assicurare la massima partecipazione dei soggetti alle procedure di gara e, dall’altro, nella necessità di “evitare che la PA, nel periodo di riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo”.

Da un punto di vista operativo, dunque, ne consegue che la sospensione per un periodo di 52 giorni (compresi tra il 23 febbraio e il 15 aprile) si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis di gara, che siano già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. A titolo esemplificativo, la circolare cita:

  • i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte;
  • i termini previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi;
  • i termini concessi ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici per il c.d. “soccorso istruttorio”;
  • i termini eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività.

Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi ricominceranno a decorrere.

Peraltro, poiché la sospensione del termine è stata stabilita in favore del soggetto onerato di osservarlo, nulla vieta – precisa il MIT – che quest’ultimo possa comunque validamente porre in essere l’attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione. In tale caso, rimane comunque ferma l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, del decreto – legge n. 18/2020 per quanto concerne i termini relativi allo svolgimento delle attività conseguenti.

Richiamando il principio secondo cui la conclusione in tempi certi e celeri dei procedimenti amministrativi (cfr. secondo periodo del comma 1 dell’articolo 103) rappresenta un’esigenza ineludibile per l’intero settore dei contratti pubblici, a prescindere dall’emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19, il MIT segnala che le pubbliche amministrazioni, limitatamente alle attività di loro esclusiva pertinenza, potranno  valutare l’opportunità di rispettare i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le previste misure di contenimento della diffusione del virus e con le modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

Il Ministero ha così esortato i propri Dipartimenti e le Società in indirizzo a realizzare, durante il periodo di sospensione, tutte le iniziative di carattere organizzativo e amministrativo necessarie affinché possa pervenirsi, una volta cessato detto periodo, a una rapida conclusione delle procedure in atto.

Seppure non sia stato precisato dalla circolare del Ministero, nessun rinvio sembra invece applicabile ai pagamenti dovuti all’appaltatore. Il comma 4 dell’art. 103 del c.d. Decreto “Cura Italia” esclude infatti espressamente dalla sospensione dei termini il pagamento, tra gli altri, di “emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo”.

avv. Alessandra Brignoli

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