L’Adunanza Plenaria si esprime sul soggetto obbligato alla bonifica in caso di fusioni societarie

L’Adunanza Plenaria si esprime sul soggetto obbligato alla bonifica in caso di fusioni societarie

L’Adunanza Plenaria si esprime sul soggetto obbligato alla bonifica in caso di fusioni societarie Alessandra Brignoli

Con la sentenza n. 11 del 22 ottobre 2019, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che una società non responsabile di un inquinamento, verificatosi prima che la bonifica dei siti inquinati fosse prevista per legge, ma subentrata al soggetto inquinatore a seguito di fusione per incorporazione, nel regime antecedente alla riforma del diritto societario, può essere destinataria di un ordine di bonifica di siti inquinati, ai sensi dell’art. 244 del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Per rispondere al quesito, l’Adunanza plenaria ha risolto tre temi ampiamenti dibattuti, stabilendo che:

  • anche prima che nell’ordinamento giuridico venisse introdotto l’istituto – e l’obbligo – della bonifica (ad opera dell’art. 17 D.Lgs. n. 22/1997), l’inquinamento ambientale era considerato un fatto illecito, previsto dall’art. 2043 Codice Civile;
  • è possibile ordinare la bonifica anche per fatti avvenuti prima della sua introduzione a livello legislativo. La bonifica, infatti, costituisce uno strumento pubblicistico teso non a monetizzare la diminuzione del valore del bene (in ciò sostanziandosi la tutela per equivalente), ma a consentirne il recupero materiale, a cura e spese del responsabile della contaminazione. In essa, pertanto, si manifesta la funzione di reintegrazione del bene giuridico leso dall’illecito propria della responsabilità civile, che rievoca il rimedio della reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 Codice Civile, già espressamente previsto per il danno all’ambiente dall’art. 18, co. 8, della Legge n. 349/1986 nella forma del ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. L’Adunanza plenaria ha poi sottolineato il carattere permanente del danno ambientale, perdurante fintanto che persiste l’inquinamento. Da ciò consegue che l’autore dell’inquinamento rimane soggetto agli obblighi conseguenti alla sua condotta illecita, secondo la successione di norme nel frattempo intervenuta;
  • la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che sia subentrata al soggetto responsabile per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell’ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell’adozione del provvedimento. Invero, le operazioni straordinarie societarie (tra cui la fusione per incorporazione) vedono una separazione tra piani concettuali: da un lato, sul piano giuridico/formale, comportano una successione di soggetti, ma dall’altro, sul piano economico/sostanziale, si rileva una continuazione dell’originaria impresa e della sottostante organizzazione aziendale. L’ente subentrante, quindi, acquisisce il patrimonio aziendale dell’ente estinto, in cui rientrano anche le passività e, ai sensi dell’articolo 2504 bis Codice Civile, ne assume i diritti e gli obblighi – tra cui quelli di bonifica –, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (da qui l’importanza di un’accurata due diligence in caso di operazioni straordinarie).

avv. Alessandra Brignoli

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