La Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza del 3 settembre 2021 n. 23879 ha ribadito che “per la configurabilità della clausola risolutiva espressa le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto”.
Occorre fare un passo indietro. La clausola risolutiva espressa è una clausola contrattuale con la quale le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto qualora una determinata obbligazione (o talune obbligazioni, purché specificamente indicate nella clausola stessa) non venga adempiuta affatto o non venga eseguita rispettando le modalità pattuite.
Non avrebbe, quindi, valore una clausola che prevedesse genericamente la risoluzione dell’accordo in caso di “inadempimento del contratto” senza specificare quali siano le obbligazioni valutate di tale importanza da giustificare l’automatica risoluzione dell’intero rapporto in caso di loro inadempienza. Si tratterebbe di una mera clausola di stile.
Ciò, peraltro, non sta a significare che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto. L’unica differenza risiede nel fatto che mediante l’utilizzo della clausola risolutiva espressa la valutazione della gravità dell’inadempimento dell’obbligazione viene effettuata ex ante dalle parti e non necessita del vaglio da parte del Tribunale.
Ne consegue che l’eventuale giudizio che dovesse insorgere tra le parti avrebbe natura dichiarativa e non costitutiva, in quanto la risoluzione è già avvenuta in seguito alla dichiarazione del contraente di volersi avvalere dell’anzidetta clausola. Il Giudice, quindi, dovrebbe limitarsi a dichiarare che la risoluzione sia già intervenuta.
Da ultimo, si rammenta che la risoluzione del contratto, anche quando si sia in presenza di una clausola risolutiva espressa, non consegue immediatamente all’inadempienza; al contrario, la risoluzione si verifica soltanto quando la parte non inadempiente – che ha diritto di scegliere tra la manutenzione del contratto e la sua risoluzione – comunichi all’altra parte che intende avvalersi di tale strumento.
avv. Federica Boga