Project financing. Consiglio di Stato: i requisiti di partecipazione devono essere posseduti in proprio dal soggetto proponente

Project financing. Consiglio di Stato: i requisiti di partecipazione devono essere posseduti in proprio dal soggetto proponente

Project financing. Consiglio di Stato: i requisiti di partecipazione devono essere posseduti in proprio dal soggetto proponente Alessandra Brignoli

Ai sensi dell’art. 96 del D.P.R. n. 207/2010 (applicabile alla fattispecie esaminata dal Consiglio di Stato, giusta previsione della norma transitoria di cui all’art. 216, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016), “al fine di ottenere l’affidamento della concessione, il proponente, al momento dell’indizione delle procedure di gara di cui all’articolo 153 del Codice, deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall’articolo 95“.

Secondo il Collegio, la norma è chiara nell’indicare nel proponente il soggetto che deve possedere, in proprio, i requisiti di partecipazione alla gara, ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), e ciò sulla scorta del principio per cui la verifica dei requisiti tecnici di partecipazione non può che riguardare i soggetti che prendono parte alla gara stessa, non terzi, ancorchĂ© soci, rimasti formalmente estranei alla procedura concorrenziale.

Qualora l’operatore economico proponente abbia la veste giuridica di una societĂ  di capitali è dunque solo al detto operatore che si devono rivolgere le verifiche di legge.

Il Consiglio di Stato ha pertanto confermato quanto stabilito dal Giudice di primo grado, ritenendo che la societĂ  non potesse avvalersi dei requisiti dei propri soci, non essendo stato costituito, allo scopo, un raggruppamento temporaneo ed essendo la societĂ  a responsabilitĂ  limitata qualificabile come ordinario operatore economico, nel cui bilancio, autonomo rispetto a quello dei soci, non confluiscono i bilanci delle societĂ  partecipanti, con conseguente impossibilitĂ  per la stessa di usufruire dei requisiti necessari alla qualificazione richiesti dalla lex specialis.

D’altro canto, la possibilitĂ  di cumulare i requisiti è prevista dal Codice solo nel caso di partecipazione alle gare di soggetti associati, consorziati o raggruppati, ossia nelle ipotesi previste dall’art. 45, co. 2, lett. da b) a g), del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Collegio ha poi ritenuto irrilevante, nella specie, l’art. 184, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale l’aggiudicatario ha la facoltĂ , dopo l’aggiudicazione, di costituire una societĂ  di progetto in forma di societĂ  per azioni o a responsabilitĂ  limitata, che gli subentra nel rapporto di concessione: tale disposizione, invero, nulla dispone in ordine alla possibilitĂ  di computo dei requisiti di qualificazione, i quali, dunque, andranno verificati nel rispetto delle disposizioni del Codice, tra cui in primis l’art. 183, co. 8, che rinvia ai requisiti previsti per il concessionario dall’art. 95 D.P.R. n. 207/2010.

L’espressione “anche associando”, utilizzata dal legislatore con riferimento ai soggetti ammessi alla procedura, non può dunque derogare alle tipologie aggregative giĂ  previste dal Codice in materia di affidamenti, in presenza delle quali è consentito ai soggetti raggruppati, a particolari condizioni, di cumulare i requisiti individuali, ai fini della qualificazione.

Secondo il Collegio, pertanto, l’originaria carenza, in capo alla societĂ  proponente, dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura non potrĂ  essere superata dalla costituzione di una societĂ  di progetto dopo l’aggiudicazione (che presuppone la positiva verifica dei primi), includendovi nuovi e diversi soggetti dotati dei requisiti richiesti.

avv. Alessandra Brignoli

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