SLM | NEWS La Cassazione torna sulla definizione di “amministratore di fatto”.

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SLM | NEWS La Cassazione torna sulla definizione di “amministratore di fatto”. 1400 800 Federica Beltrame

Chiamata ad esprimersi in un caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, la quinta sezione della Cassazione con la sentenza n. 4816 depositata lo scorso 2 febbraio ha chiarito la definizione della qualifica di amministratore di fatto.

Per essere individuato quale amministratore di fatto è necessario l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione gestoria. Tuttavia, “significatività” e “continuità” non comportano necessariamente l’esercizio di “tutti” i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale.

In particolare nella sentenza in commento si legge che la posizione dell’amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, nell’ambito processuale, nell’accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall’organico inserimento del soggetto quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive in qualsiasi momento dell’iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi.

La Cassazione ha ribadito, infatti, che “ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo contrattuale o disciplinare”.

La prova della qualifica di amministratore di fatto può essere ricavata anche dal conferimento di una procura generale “ad negotia, quando questa, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto – concernente l’attribuzione di autonomi e ampi poteri – sia sintomatica dell’esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale ovvero sia seguita dall’attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa.

Il soggetto qualificabile come amministratore di fatto in base ai dettami indicati dalla normativa e dalla giurisprudenza è, quindi, equiparato all’amministratore di diritto e risponde penalmente per le condotte illecite da lui poste in essere in qualità di effettivo gestore dell’attività.

avv. Federica Beltrame

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