SLM | NEWS Contratto d’appalto e contratto d’opera: analogie e differenze.

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SLM | NEWS Contratto d’appalto e contratto d’opera: analogie e differenze. 1400 800 Federica Boga

Ai sensi dell’art. 1655 c.c. l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Ex art. 2222 c.c. si configura contratto d’opera quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Con la recentissima ordinanza n. 3682 del 9 febbraio 2024, la seconda sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla distinzione tra contratto d’appalto e contratto d’opera – figure tra loro affini – richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui “posto che entrambe le fattispecie contrattuali hanno in comune l’obbligazione, verso il committente, di compiere, a fronte di corrispettivo, un’opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi la esegue, [la distinzione, n.d.r.] si basa sul criterio della struttura e dimensione dell’impresa a cui sono commissionate le opere, il contratto d’opera essendo quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall’articolo 2083 c.c., il contratto di appalto postulando un’organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato è preposto.”

L’identificazione della natura dell’impresa interessata, ai fini della qualificazione di un contratto come d’appalto o d’opera, è rimessa al Giudice di merito.

La distinzione di cui sopra assume grande rilevanza – come nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte – in tema di difformità e vizi dell’opera in quanto i termini di prescrizione e decadenza nelle due fattispecie contrattuali sono differenti. La disciplina del contratto d’opera prevede, infatti, che la denuncia delle difformità e dei vizi debba essere effettuata entro otto giorni dalla loro scoperta e che la relativa azione si prescriva in un anno dalla consegna dell’opera (art. 2226 c.c.); il contratto di appalto, invece, ha dei termini meno stringenti, ovvero sessanta giorni dalla scoperta dei vizi e difetti per la presentazione della denuncia e due anni dal giorno della consegna dell’opera per la prescrizione dell’azione contro l’appaltatore (art. 1667 c.c.).

avv. Federica Boga

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