SLM | NEWS La responsabilità cagionata da cose in custodia nel rapporto tra nudo proprietario e usufruttuario.

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SLM | NEWS La responsabilità cagionata da cose in custodia nel rapporto tra nudo proprietario e usufruttuario. 1138 650 Federica Boga

La responsabilità cagionata da cose in custodia, disciplinata dall’art. 2051 c.c., ricade sul soggetto che abbia il pieno controllo della cosa con la conseguenza che, ove la res sia nel possesso di un usufruttuario, questi ne risponde quale titolare della custodia al posto del nudo proprietario.

Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20429 del 24 giugno 2022.

Tale pronuncia prevede che l’usufruttuario, che abbia l’effettiva disponibilità del bene (sia materiale che giuridica), risponda dei danni da questo cagionati. Il medesimo principio vale anche per i pregiudizi che dipendono dall’insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso.

Nel caso in esame, ad esempio, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’usufruttuario fosse responsabile dei danni cagionati all’appartamento sottostante da infiltrazioni d’acqua provenienti dall’unità immobiliare in suo possesso e che di questi non dovesse rispondere, invece, il nudo proprietario, il quale non ha la materiale disponibilità del bene.
Il Collegio ha poi precisato che il presupposto della responsabilità da cose in custodia risiede nella normale condizione di “potere sulla cosa”, che – in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res – sia tale da rendere attuale e diretto l’anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la materiale disponibilità.

Da ultimo, la Suprema Corte ha chiarito come, al fine di individuare il soggetto tenuto al controllo del bene nel rapporto tra nudo proprietario e usufruttuario, non si possano utilizzare le distinzioni in base alla natura dei vizi insorti (strutturali o funzionali) ed al tipo di opere da eseguire (manutenzione ordinaria o straordinaria); tali criteri trovano applicazione solo nel rapporto tra proprietario e conduttore, posto che quest’ultimo, essendo titolare di un diritto personale di godimento, non è possessore del bene ma mero detentore qualificato di esso. Viceversa, l’usufruttuario, essendo possessore del bene, risponderà per i danni cagionati dalla cosa di cui ha la custodia, a prescindere dalla tipologia dei vizi insorti e delle opere da eseguire.

avv. Federica Boga

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