Partendo da un caso “classico” di abuso edilizio in area vincolata, pochi giorni fa il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affrontato il tema della tutela del vincolo paesaggistico (particolarmente critico in relazione al contesto territoriale interessato dalla vicenda oggetto del giudizio: la Valle dei Templi di Agrigento), esprimendo un orientamento di massimo rigore.
Segnatamente, con la sentenza del 6 dicembre 2025 n. 976, il CGARS ha giudicato legittimo il provvedimento comunale che aveva ordinato la demolizione di manufatti realizzati in carenza del rilascio della preventiva autorizzazione da parte degli organi preposti alla tutela dei vincoli – archeologico e paesaggistico – che caratterizzano l’area interessata, osservando come la sentenza di primo grado avesse correttamente operato un richiamo agli atti normativi e amministrativi fondanti il sistema di tutela del particolare ambito (dichiarazione di zona archeologica di interesse nazionale, legge c.d. Galasso n. 431/1985 etc.).
Al riguardo, il Collegio condivisibilmente chiosa che “Il complesso normativo che ne deriva non è una cornice astratta: è un regime di tutela stringente che impone – e non consente di eludere – un controllo preventivo sulla compatibilità dell’intervento con il valore paesaggistico e archeologico dell’area”.
Di più: in replica al tentativo degli appellanti di ridimensionare la rilevanza del contesto territoriale invocando la presenza di esigenze emergenziali (asseritamente ricollegate a un evento di dissesto idrogeologico) che avrebbero giustificato la sottrazione all’obbligo autorizzatorio, la sentenza in esame sottolinea come una tesi consimile “non solo non trova appiglio nel sistema normativo, ma si pone addirittura in contraddizione frontale con il principio fondamentale per cui il vincolo paesaggistico costituisce limite all’attività edilizia anche in condizioni eccezionali, non potendo essere superato se non nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge”.
Se ne deve concludere che neppure una condizione di emergenza, di per sé, può costituire causa di esenzione dall’ottenimento del titolo autorizzativo, a maggior ragione laddove – come nel caso deciso dalla pronuncia in commento – l’intervento edilizio ricada in area vincolata e l’opera realizzata sine titulo non possa essere qualificata come precaria, reversibile o di mera protezione provvisoria, rivelando un intento trasformativo permanente, del tutto incompatibile con la finalità di apprestare un presidio di difesa dell’immobile da rischi immediati.
avv. Gregorio Paroni