Il Tribunale di Salerno, con ordinanza 19 luglio 2023, ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., per la risoluzione dell’importante e dibattuta questione della validità dei contratti di finanziamento che non menzionano le modalità di ammortamento del debito.
In particolare, è stato richiesto alla Corte di valutare se l’omessa indicazione, all’interno del contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pur a fronte della previsione per iscritto del tasso nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento c.d. alla francese (che prevede il pagamento di rate a importo fisso composte da una quota interessi decrescente, che può essere a tasso fisso e a tasso variabile, e una quota capitale crescente) possa comportare gli estremi della indeterminatezza e/o dell’indeterminabilità del relativo oggetto contrattuale, con conseguente nullità strutturale del finanziamento stesso.
Il giudice remittente, con riguardo alle modalità con cui vengono a essere composte le singole rate del prestito in relazione al rapporto tra capitale ed interessi, ha ipotizzato che da tale omessa indicazione non deriverebbero conseguenze in punto di determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, né si porrebbero problemi in termini di violazione della c.d. trasparenza bancaria, in quanto, allorché il piano di ammortamento risulti essere stato allegato al contratto di mutuo e consegnato al cliente, questi potrebbe desumere comunque la modalità di ammortamento. La mancata indicazione della modalità di ammortamento non risulterebbe, d’altra parte, pregiudizievole per il cliente in termini di prezzo e condizioni praticati, riguardando esclusivamente la composizione delle singole rate e costituendo il piano di ammortamento e la relativa strutturazione la logica e naturale applicazione di quanto contrattualmente pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto nel corpo del contratto e, dunque, conosciute e conoscibili ex ante dal cliente.
Detto giudice, tuttavia, ha precisato che a tale interpretazione se ne potrebbe contrapporre una differente, secondo cui la modalità di ammortamento alla francese sarebbe suscettibile di determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito dal cliente, specialmente allorquando vengano ad essere corrisposti dapprima gli interessi (capitalizzati in modo “composto”) e poi il capitale, sicché costituirebbe un “prezzo”, un “costo” che andrebbe esplicitato all’interno del contratto.
L’ordinanza di rinvio ha altresì rimarcato che, con riguardo alle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto nel contratto di mutuo, si fronteggiano due interpretazioni: una che esclude ricadute in termini di validità (perché il cliente potrebbe pur sempre evincere il regime di capitalizzazione grazie alla lettura delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite) e un’altra, di segno opposto, che tende a ritenere che la scelta di una determinata modalità di capitalizzazione degli interessi, diversa da quella “semplice”, costituisce per il cliente evidentemente un (ulteriore) “prezzo” del denaro mutuato, incidendo sul suo costo complessivo e, come tale, deve essere indicata nei contratti bancari per iscritto in modo chiaro, comprensibile e inequivocabile, anche per la necessità di assicurare il rispetto della trasparenza delle condizioni contrattuali.
La Prima Presidente della Cassazione, con provvedimento depositato il 7 settembre scorso, ha riconosciuto la presenza delle condizioni richieste dall’art. 363-bis c.p.c. per l’ammissibilità del rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite.
Non resta ora che attendere la decisione che, ove propendesse per la tesi della nullità dei contratti che omettono di dare conto delle modalità di ammortamento del debito, potrebbe avere un impatto dirompente per il settore del credito bancario, essendo l’ammortamento alla francese il criterio più comune utilizzato dagli istituti di credito per calcolare il piano di rientro dei mutui.
avv. Francesca Marra