Speciale Coronavirus | Sospensione dei termini del procedimento civile

Speciale Coronavirus | Sospensione dei termini del procedimento civile

Speciale Coronavirus | Sospensione dei termini del procedimento civile Marta Cipriani

Al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, il Decreto Legge n. 18 emesso il 17 marzo 2020, che assume efficacia in medesima data superando quanto già disposto con il precedente Decreto Legge n. 11 del 8 marzo 2020, dispone misure urgenti di gestione dei termini dei procedimenti civili pendenti dinnanzi tutti gli uffici giudiziari.

Precisamente, al primo comma dell’art. 83 é previsto che tutte le udienze fissate nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020, sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Medesimo periodo di sospensione é altresì previsto, al secondo comma, per il decorso di tutti i termini procedurali, compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, dei procedimenti esecutivi e quelli per le impugnazioni, intendendosi dunque che il decorso del termine che avrebbe inizio tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 è automaticamente differito alla fine del periodo di sospensione; nel caso, invece, di termine da computarsi a ritroso che ricadrebbe in tutto o in parte nel periodo di sospensione, é previsto il differimento dell’udienza o dell’attività da cui tale termine decorre, in modo da consentirne il rispetto.

Oggetto di sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono anche tutti i termini dei procedimenti di mediazione ex D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, di negoziazione assistita ex D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con L. n. 162 del 10 novembre 2014, nonché di tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie qualora promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Più ampio, invece, il periodo di sospensione, conteggiato fino al 30 giugno 2020, per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, come disposto dall’art. 103 del medesimo decreto, al comma sesto.

Tutto quanto sopra, fatta eccezione per le seguenti materie, specificamente elencate alla lettera a) del terzo comma dell’art. 83: cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

Per il successivo periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, é deferito ai capi degli uffici giudiziari l’obbligo di adottare tutte le misure organizzative ritenute necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute.

Per il periodo complessivamente considerato dal 9 marzo al 30 giugno 2020 è sospesa la decorrenza di tutti i termini di prescrizione e decadenza di quei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti assunti in tale periodo.

avv. Marta Cipriani

Iscriviti alla nostra newsletter

[contact-form-7 404 "Non trovato"]