Speciale Coronavirus | Misure a sostegno del lavoro e dei lavoratori previste nel Decreto “Cura-Italia”

Speciale Coronavirus | Misure a sostegno del lavoro e dei lavoratori previste nel Decreto “Cura-Italia”

Speciale Coronavirus | Misure a sostegno del lavoro e dei lavoratori previste nel Decreto “Cura-Italia” Stefania Massarenti

Un parte rilevante del Decreto Legge n.18/2020 “Cura Italia”, pubblicato in G.U. n.70 del 17 marzo 2020, è dedicata alle misure messe a disposizione per il sostegno a imprenditori e lavoratori.

In particolare, il Titolo II del Decreto è dedicato alle “Misure a sostegno del lavoro” che vengono qui di seguito illustrate.

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario FIS (Fondo d’integrazione salariale)

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per lavoratori alle dipendenze al 23 febbraio 2020, prescindendo dall’effettiva anzianità di servizio, possono inoltrare domanda di Cigo o assegno ordinario del FIS con la causale “emergenza COVID-19”, dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. Sono previste alcune facilitazioni rispetto alle procedure ordinarie e i datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dall’osservanza:

  • dell’articolo 14, D.Lgs. 148/2015 (informazione e consultazione sindacale), salvo quanto più oltre indicato;
  • dei termini per l’invio della domanda previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, D.Lgs. 148/2015.

La domanda, inoltre, non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11, D.Lgs. 148/2015 (causali).

I periodi concessi per l’emergenza COVID-19:

  • non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dagli articoli 12 (durata), 29, comma 3 (FIS), 30, comma 1 (assegno ordinario), e 39 (norme applicabili ai Fondi di solidarietà), D.Lgs. 148/2015;
  • sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Limitatamente all’anno 2020, all’assegno ordinario garantito dal FIS non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015. Limitatamente ai periodi concessi per COVID-19, non si applica quanto previsto dai seguenti articoli del D.Lgs. 148/2015 sulle contribuzioni addizionali: 5; 29, comma 8, secondo periodo; 33, comma 2. L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti ed è prevista la possibilità di richiederne, a mezzo istanza, il pagamento diretto da parte dell’Inps. Sono previste le procedure con le OO.SS.: l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27, D.Lgs. 148/2015, e i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40, D.Lgs. 148/2015, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità di cui all’articolo 19.

Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate (Fondi di solidarietà esclusi) e di cui all’articolo 21 (trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso) sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020. L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora emerga l’esaurimento delle risorse, non saranno prese in considerazione ulteriori domande.

Dalla Cassa integrazione straordinaria alla Cassa integrazione ordinaria

Le aziende che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, per un periodo non superiore a 9 settimane, possono fare richiesta di erogazione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata. Il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall’articolo 12 (durata Cigo), D.Lgs. 148/2015. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi a questo titolo non si applica quanto previsto dall’articolo 5, D.Lgs. 148/2015 (contribuzione addizionale). In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria, in via transitoria, all’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 (consultazione sindacale) e 25 (procedimento), D.Lgs. 148/2015, limitatamente ai termini procedimentali.

Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020, monitorato dall’Inps. Qualora il limite fosse raggiunto, non saranno prese in considerazione ulteriori domande. All’articolo 14, comma 1, D.L. 9/2020, le parole “all’interruzione” sono sostituite dalle seguenti: “alla sospensione”. Tale articolo disciplina il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende dell’ex zona rossa che si trovavano già in Cigs. La concessione del trattamento è, quindi, subordinata alla sospensione e non all’interruzione degli effetti della concessione della Cigs precedentemente autorizzata.

Dall’assegno di solidarietà a quello ordinario

I datori di lavoro iscritti al FIS che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un assegno di solidarietà, possono richiedere la concessione, per un periodo non superiore a 9 settimane, dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19, che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e che può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario, concessi ai sensi dell’articolo 19, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall’articolo 29, comma 3 (durata prestazioni FIS), D.Lgs. 148/2015. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi della disposizione in trattazione, non si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo (contribuzione addizionale), D.Lgs. 148/2015.

Le prestazioni sono riconosciute, come già evidenziato in relazione all’articolo 19, nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020, limite che sarà monitorato dall’Inps e che, se raggiunto, impedirà la presa in carico di ulteriori domande.

Cassa integrazione in deroga

Regioni e Province autonome (tramite i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige) possono riconoscere a datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, la cassa integrazione salariale in deroga , con riconoscimento ai lavoratori della contribuzione figurativa e dei relativi oneri accessori. Sono esclusi dall’applicazione i datori di lavoro domestico. Il trattamento è riconosciuto limitatamente ai dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020. L’accordo preventivo può essere concluso anche in via telematica, con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps e si applica la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, D.Lgs. 148/2015 (obbligo per il datore di lavoro di inviare i dati necessari all’Inps). Il trattamento può essere riconosciuto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a 9 settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, 1° periodo, del Decreto, perciò i datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14, D.Lgs. 148/2015 (informazione e consultazione sindacale), e dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2, D.Lgs. 148/2015, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, da ripartirsi tra le Regioni e Province autonome con uno o più D.M.. Le risorse destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40, D.Lgs. 148/2015, che autorizzano le relative prestazioni. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati al Ministero del lavoro e alle Regioni e alle Province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, le Regioni non potranno, in ogni caso, emettere altri provvedimenti concessori.

I trattamenti sono concessi con Decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all’Inps in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Le Regioni e le Province autonome, unitamente al Decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’Inps, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. Le domande sono presentate alla Regione e alle Province autonome, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Il datore di lavoro è obbligato a inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro lo stesso termine previsto per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 (Cigd ex zone rosse) e 17 (Cigd Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), D.L. 9/2020. Il capo II del Titolo II del Decreto tratta le norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori che qui di seguito si vanno ad illustrare.

Congedo genitori lavoratori

In relazione alla chiusura delle scuole e dei servizi per l’infanzia, dal 05 marzo 2020 viene concesso ai genitori lavoratori un periodo di congedo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni. Tale congedo è soggetto ad alcune regole di seguito esposte:

  • ai genitori lavoratori dipendenti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, intendendosi per retribuzione quella media globale giornaliera del periodo di paga scaduto e immediatamente precedente (senza aggiungervi il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
  • l’eventuale congedo parentale per maternità facoltativa, ovvero per ogni minore con handicap in situazione di gravità, fruito dai genitori durante detto periodo di sospensione, viene convertito nel congedo straordinario qui previsto con diritto all’indennità anzidetta e non sarà computato né indennizzato a titolo di congedo parentale;
  • ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità;
  • ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps è riconosciuta un’indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla Legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto;
  • il congedo è fruibile, alternativamente, da entrambi i genitori per il totale complessivo di 15 giorni, ma viene subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non risulti che uno dei genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore sia disoccupato o non lavoratore;
  • il limite di età di 12 anni del bambino non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ex articolo 4, comma 1, L. 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
  • ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, viene concesso il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole o servizi educativi per l’infanzia, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  • le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
  • Le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall’Inps, che provvederà anche al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto l’Inps procederà al rigetto delle domande presentate.
Bonus baby-sitter

In alternativa ai congedi retribuiti innanzi esposti, per i medesimi lavoratori beneficiari, è normativamente prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Detto bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, L. 50/2017. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari. Anche in questo caso le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall’Inps, che provvederà al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto, l’Inps procederà al rigetto delle domande presentate.

Aumento permessi per assistenza persone diversamente abili

Viene previsto un incremento dei permessi previsti per assistenza a familiari disabili (ex articolo 33, comma 3, L. 104/1992). Gli ordinari 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, previsti ex lege per i casi in esame, vengono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Congedo e bonus baby-sitter per genitori lavoratori del settore pubblico o del settore sanitario pubblico e privato accreditato

Anche per queste categorie di lavoratori, ma con specifiche indicazioni, sono previsti i congedi e l’erogazione del bonus per servizi di baby-sitting. Per i dipendenti pubblici viene previsto un congedo, così come regolato ex articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, D.L. 18/2020, con organizzazione e modalità stabilite dall’Amministrazione di riferimento. Per i lavoratori del settore pubblico o del settore sanitario pubblico e privato accreditato è prevista l’erogazione di un bonus per servizi di baby-sitting pari a 1.000 euro. È prevista una specifica procedura per la domanda.

Bonus 100 euro per il mese di marzo in busta paga

Il decreto prevede un bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria Covid 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Sorveglianza sanitaria attiva

Il periodo trascorso dal lavoratore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (ex articolo 1, comma 2, lettere h) e i), D.L. 6/2020) è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla Legge e non è, inoltre, computabile ai fini del periodo di comporto. Il medico curante redige il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, riconosciuti con disabilità in connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, L. 104/1992), nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio (immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di relative terapie salvavita), il periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle competenti Autorità sanitarie, fino al 30 aprile 2020, è equiparato al ricovero ospedaliero (articolo 19, comma 1, D.L. 9/2020). Gli oneri che deriverebbero, a carico del datore di lavoro e degli enti previdenziali, connessi con le tutele di cui al presente articolo, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020.

Il testo del Decreto “Cura Italia” prevede altresì varie indennità, tra le quali:

Indennità professionisti e lavoratori con contratto di co.co.co.

Ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all’eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago

Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (ART – COM), che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della gestione separata Inps), è riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all’eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020, viene riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro- Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all’eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

Indennità lavoratori del settore agricolo

Agli operai agricoli a tempo determinato, che non siano titolari di pensione, che nell’anno 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all’eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento. Tra le altre misure previste dal Decreto si evidenziano in particolare:

Proroga dei termini di presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL

Per i casi di disoccupazione involontaria, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, l’ordinario termine di decadenza per presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL viene ampliato da 68 a 128 giorni. Per le anzidette domande presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Vengono anche ampliati, di 60 giorni, i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità.

Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 viene sospeso il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail.

Patronati

I patronati, in deroga a quanto previsto all’articolo 4, D.M. 193/2008, possono acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica; tuttavia, terminato lo stato emergenziale, è necessaria l’immediata regolarizzazione del mandato.

Sospensione versamento contributi previdenziali e assistenziali per i collaboratori domestici

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23 febbraio-31 maggio 2020. I pagamenti sospesi saranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. Viene, inoltre, previsto che i termini di prescrizione previsti dall’articolo 3, comma 9, L. 335/1995, sono sospesi per il periodo 23 febbraio-30 giugno 2020 e riprendono dal 1° luglio. Nel caso in cui il decorso abbia inizio durante la sospensione, lo stesso è differito alla fine del periodo.

Indennità lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, aventi almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo nell’anno 2019, da cui risulta un reddito non superiore a 50.000 euro, e che non siano titolari di pensione, viene riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito imponibile. Tale indennità non spetta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. L’indennità è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all’eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

Disposizioni in materia di smart working e lavoratori disabili

Fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, con connotazione di gravità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working), sempre che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione da loro svolta. Anche ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, da cui derivi una ridotta capacità lavorativa, viene riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (smart working).

Sospensione reddito di cittadinanza e misure di condizionabilità

Vengono sospesi per 2 mesi, a far data dal 17 marzo 2020:

  • gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini;
  • le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti (D.Lgs. 22/2015) per i percettori di NASpI e di DIS-COLL e per i beneficiari di integrazioni salariali (D.Lgs. 148/2015);
  • gli adempimenti relativi agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili (L. 68/1999);
  • le procedure di avviamento e selezione e i termini per le convocazioni da parte dei Centri per l’impiego per la partecipazione a iniziative di orientamento (D.Lgs. 150/2015).
Sospensione dell’attività dei Comitati Inps

Vengono sospese fino al 1° giugno 2020 le attività dei Comitati dell’Inps. Fino a tale data i presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, ove già costituiti, sono nominati commissari dei rispettivi Fondi. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali (D.Lgs. 148/2015) saranno, quindi, concesse dai commissari anzidetti.

Disposizioni Inail

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 viene sospeso il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail. Vengono sospesi anche i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail. Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico redige il consueto certificato di infortunio, inviandolo telematicamente all’Inail; l’Istituto assicura, di conseguenza, la relativa tutela dell’infortunato. Tali prestazioni Inail sono erogate anche per i periodi di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria. Questi eventi infortunistici graveranno sulla gestione assicurativa e non verranno, quindi, computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro sia privati sia pubblici.

Contributi per il potenziamento per la sicurezza dei lavoratori

Entro il 30 aprile 2020 è previsto il trasferimento dall’Inail a Invitalia di 50 milioni di euro da destinare per la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell’emergenza sanitaria. L’importo sarà erogato alle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.

Personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico

Le abilitazioni, già in possesso dello specifico personale, conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità a effettuare i moduli di aggiornamento pratico.

Blocco dei licenziamenti (collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo)

A far data dal 17 marzo 2020 non potranno essere avviate, per 60 giorni, le procedure di licenziamento collettivo (L. 223/1991) e, per il medesimo periodo, vengono sospese quelle ancora pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla data del 16 maggio 2020 viene vietato al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, di poter recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966).

Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare

Nei centri semiresidenziali, comunque denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l’attività viene sospesa fino al 3 aprile 2020. Fermo quanto previsto in tema di congedo (articolo 23), aumento permessi di cui alla L. 104/1992 (articolo 24) o per lavoro agile (articolo 39), fino alla data del 30 aprile 2020 l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro (ex articolo 2119, cod. civ.), sempre che l’assenza sia preventivamente comunicata e venga motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità.

avv. Stefania Massarenti

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